{"id":9075,"date":"2020-06-06T14:34:53","date_gmt":"2020-06-06T14:34:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/?p=9075"},"modified":"2020-06-06T14:35:11","modified_gmt":"2020-06-06T14:35:11","slug":"sostituzione-fedecommissaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/en\/sostituzione-fedecommissaria\/","title":{"rendered":"La Sostituzione Fedecommissaria"},"content":{"rendered":"<h2>La sostituzione fedecomissaria \u00e8 un istituto di diritto successorio che risale al diritto romano.<\/h2>\n<p>Hai un figlio incapace di provvedere ai suoi interessi poich\u00e9 affetto da infermit\u00e0 mentale, o magari il soggetto interdetto \u00e8 il tuo coniuge, o un tuo nipote. Fin ora ti sei sempre preso buona cura di lui, ma hai paura di cosa accadr\u00e0 dopo la tua morte? Non preoccuparti, tramite l\u2019istituto della <strong>sostituzione fedecommissaria<\/strong> puoi fare in modo che dopo la tua morte, e per tutto il resto della vita dell\u2019interdetto, vi sia qualcuno che avr\u00e0 cura di lui. Come? Te lo spiego subito.<\/p>\n<h3>Che cos\u2019\u00e8 la sostituzione fedecommissaria?<\/h3>\n<p>La <strong>sostituzione fedecommissaria<\/strong> \u00e8 una disposizione testamentaria mediante la quale il testatore, istituendo erede un soggetto, o legandogli un determinato bene, gli impone di conservare e restituire alla sua morte quanto ricevuto, ad un terzo soggetto.<\/p>\n<p>l\u2019istituto giuridico della sostituzione fedecommissaria ha origini nel diritto romano, ove era utilizzato per un diverso scopo, ovvero al fine di conservare i beni della famiglia e mantenerne il potere economico. Successivamente tale istituto venne ritenuto un ostacolo alla libera circolazione dei beni, poich\u00e9 l\u2019erede poteva solo utilizzare i beni ereditati, ma non poteva disporne liberamente, n\u00e9 venderlo. Vi era un limite nel suo diritto di propriet\u00e0, il bene doveva essere conservato e restituito alla famiglia o a un terzo soggetto.<\/p>\n<p>Senza dilungarci oltre sulle ragioni storiche che hanno portato ad una modifica della <em>ratio<\/em> dell\u2019istituto, la limitazione alla libera circolazione dei beni, ed il contrasto con il principio <em>Semel Heres Semper Heres <\/em>(chi \u00e8 erede \u00e8 erede sempre), secondo il quale una volta divenuto erede succedi nella medesima posizione giuridica del <em>de cuius<\/em>, hanno portato a vietare il <strong>fedecommesso<\/strong> fin dal codice civile del 1865.<\/p>\n<h3>Il nostro vigente ordinamento, pur mantenendo il divieto del fedecommesso, ne ha introdotto un\u2019eccezione per tutelare i soggetti interdetti, modificando di fatto la natura giuridica della sostituzione fedecommissaria, che oggi ha funzione assistenziale.<\/h3>\n<p>L\u2019<strong>articolo 692 del codice civile<\/strong> dispone che ciascuno dei genitori, il coniuge o gli ascendenti in linea retta dell\u2019interdetto, possono istituirlo erede con l\u2019obbligo di conservare e restituire i beni alla sua morte, in favore di chi si \u00e8 preso cura di lui. Pertanto finch\u00e9 l\u2019erede\/interdetto resta in vita, i beni restano di sua propriet\u00e0, ed egli pu\u00f2 disporne con l\u2019obbligo per\u00f2 di non alienarli e conservarli, perch\u00e9 alla sua morte questi diverranno di propriet\u00e0 della persona o dell\u2019ente che si sar\u00e0 occupato di lui. La disposizione, pertanto, incentiva chi dovr\u00e0 accudire l\u2019interdetto alla morte del testatore, poich\u00e9 avr\u00e0 come ricompensa i beni ereditari.<\/p>\n<h3>Se vuoi istituire erede un interdetto, disponendo una sostituzione fedecommissaria, al fine di favorire una maggiore cura nei suoi confronti, accertati che vi siano tutti i requisiti richiesti dalla legge.<\/h3>\n<ul>\n<li>Al primo posto troviamo i requisiti soggettivi, poich\u00e9 come sopra esposto, possono disporre una sostituzione fedecommissaria solo i genitori, il coniuge o gli ascendenti in linea retta dell\u2019interdetto, se hai necessit\u00e0 di provare il tuo <em>status<\/em> puoi richiedere qui un <a href=\"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/prodotto\/estratto-atto-di-matrimonio\/\">estratto di matrimonio<\/a>, un <a href=\"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/prodotto\/certificato-di-nascita\/\">estratto di nascita con indicazione dei genitori<\/a> o uno <a href=\"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/prodotto\/certificato-di-stato-di-famiglia\/\">stato di famiglia;<\/a><\/li>\n<li>Altro requisito \u00e8 la dichiarazione di interdizione del soggetto istituito in favore del quale vuole disporsi la sostituzione fedecommissaria. All\u2019<strong>articolo 414 del codice civile<\/strong> vediamo che, le persone che possono essere interdette, al fine di assicurare loro un\u2019adeguata protezione, sono il maggiorenne o il minorenne emancipato che sono affetti da infermit\u00e0 mentale abituale, e pertanto non sono capaci di provvedere ai propri interessi. Il <strong>secondo comma dell\u2019art. 692 cod. civ.<\/strong> chiarisce, inoltre, che la medesima disposizione si applica anche qualora il soggetto sia minorenne, ma si trova in condizioni di infermit\u00e0 mentale abituale, tali da ritenere che venga successivamente interdetto, nei termini di cui all\u2019<strong>art. 416 cod.civ.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00c8 necessario, inoltre, che lo stato di incapacit\u00e0 dell\u2019istituito permanga fino alla sua morte, in caso contrario la sostituzione sar\u00e0 priva di effetto.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ultimo requisito affinch\u00e9 la sostituzione abbia efficacia \u00e8 la cura sia materiale che morale dell\u2019interdetto. Ove il sostituito, ente o persona che deve assistere l\u2019interdetto, viola il suo obbligo di assistenza, la sostituzione diviene priva di effetto, e rimarr\u00e0 valida ed efficace solo la prima istituzione in favore dell\u2019interdetto. Tale circostanza viene verificata dal tutore dell\u2019interdetto, che ha il compito di vigilare al fine di garantire che vi sia la cura effettiva della sua persona.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non temere se al momento non ti viene in mente nessuno, che possa prendersi cura dell\u2019interdetto alla tua morte, per poterlo nominare quale suo sostituito. \u00c8 opinione ormai consolidata che la disposizione possa essere fatta per <em>incertam personam<\/em>, ovvero per <em>relationem<\/em> con colui che avr\u00e0 avuto cura dell\u2019interdetto, da valutarsi al momento della sua morte. \u00c8 possibile, inoltre, nominare pi\u00f9 persone quali sostituiti, tra i quali i beni saranno divisi in proporzione al tempo in cui hanno prestato assistenza all\u2019interdetto. Nel caso in cui la persona o l\u2019ente che ha avuto cura dell\u2019incapace dovesse morire, o estinguersi, prima della morte di lui, i beni ereditari andranno agli eredi legittimi dell\u2019incapace interdetto, come previsto all\u2019<strong>art. 696 cod.civ.<\/strong><\/p>\n<h3>Quali sono i poteri dell\u2019interdetto istituito?<\/h3>\n<p>Date le premesse potresti pensare che l\u2019istituito non abbia alcun potere sui beni ereditari, che debba solo conservarli in modo che alla sua morte arrivino intatti a colui che lo ha assistito. In realt\u00e0 non \u00e8 esattamente cosi, l\u2019<strong>articolo 693 del codice civile<\/strong> chiarisce la posizione dell\u2019istituito, il quale ha il diritto al godimento del bene, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia, nonch\u00e9 la libera amministrazione dei beni oggetto della sostituzione. La sua posizione si avvicina a quella dell\u2019usufruttuario, del quale si applicano le norme comuni. Pu\u00f2 costituire servit\u00f9 attive ma non passive, e compiere innovazioni atte a migliorare l\u2019utilizzo dei beni. Pu\u00f2 altres\u00ec modificare la destinazione dei beni ereditari e mutarne la funzione. Inoltre in caso di evidente utilit\u00e0 e di necessit\u00e0, l\u2019istituito pu\u00f2 compiere anche degli atti di disposizione, come disposto <strong>dall\u2019articolo 694 cod. civ.<\/strong>, con autorizzazione del Tribunale del luogo ove di \u00e8 aperta la successione, sentito il parere del Giudice Tutelare. Le somme ricavate dall\u2019alienazione dei beni dovranno essere reimpiegate come disposto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, anche per esigenze personali dell\u2019interdetto.<\/p>\n<h3>Il fedecomesso de residuo.<\/h3>\n<p>Alternativa alla sostituzione fedecommissaria, \u00e8 il fedecommesso <em>de residuo<\/em>, mediante il quale puoi disporre che l\u2019interdetto istituito non debba conservare i beni ereditari o legati, ma soltanto restituire ci\u00f2 che ne resta nel suo patrimonio, al momento della sua morte. Anche per questa disposizione sono necessari tutti i requisiti richiesti dall\u2019art. 692 cod.civ.<\/p>\n<p>Ora che hai appreso le diverse modalit\u00e0 per assicurare cura e assistenza all\u2019interdetto, per il tempo in cui avrai cessato di vivere, non ti resta che disporre di quella che ti sembra pi\u00f9 adatta alle vostre esigenze.<\/p>\n<p>Se ti \u00e8 piaciuto l\u2019articolo condividilo se vuoi saperne di pi\u00f9 sull\u2019argomento contattaci.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sostituzione fedecomissaria \u00e8 un istituto di diritto successorio che risale al diritto romano. Hai un figlio incapace di provvedere ai suoi interessi poich\u00e9 affetto da infermit\u00e0 mentale, o magari il soggetto interdetto \u00e8 il tuo coniuge, o un tuo nipote. 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