{"id":19733,"date":"2021-07-09T16:15:23","date_gmt":"2021-07-09T16:15:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/?p=19733"},"modified":"2021-07-09T16:15:23","modified_gmt":"2021-07-09T16:15:23","slug":"guida-alladozione-di-maggiorenni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/es\/guida-alladozione-di-maggiorenni\/","title":{"rendered":"Guida all\u2019adozione di maggiorenni"},"content":{"rendered":"<h2>Guida all\u2019adozione di maggiorenni<\/h2>\n<p><strong>Premessa<\/strong><\/p>\n<p>All\u2019interno di questa guida risponderemo a tutti i tuoi dubbi relativi l\u2019adozione dei maggiorenni: cos\u2019\u00e8 l\u2019adozione di maggiorenne, come funziona, la differenza con l\u2019adozione di minore, il consenso, la modifica del cognome, i diritti ed i doveri che nascono dalla adozione di maggiorenne ed ovviamente il procedimento di adozione con la relativa documentazione richiesta.<\/p>\n<h3><strong>L\u2019istituto dell\u2019adozione all\u2019interno dell\u2019ordinamento giuridico italiano<\/strong><\/h3>\n<p>Il nostro ordinamento giuridico disciplina, ovviamente, anche l\u2019istituto dell\u2019adozione. Sotto questo punto di vista \u00e8 necessario porre una distinzione tra l\u2019adozione di minore d\u2019et\u00e0 e l\u2019adozione di maggiorenne; la prima era disciplinata all\u2019interno del Libro I, Titolo VIII, Capo III del codice civile, disposizione che \u00e8 stata abrogata e sostituita dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. <strong>L\u2019adozione di maggiorenne, invece, \u00e8 prevista dagli articoli 291 e seguenti del codice civile.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019obiettivo originario dell\u2019istituto dell\u2019adozione di maggiorenni (o per definirla pi\u00f9 correttamente la<em> ratio<\/em>) \u00e8 quello di concedere la possibilit\u00e0, alle persone che non hanno generato figli, di poter adottare altre persone con le quali sono legate da motivi di affetto, garantendosi in tal modo una discendenza cui tramandare il proprio cognome ed il proprio patrimonio. Dunque in questo caso l\u2019interesse tutelato \u00e8 quello dell\u2019adottante, a differenza dell\u2019adozione di minore d\u2019et\u00e0, dove l\u2019interesse preminente \u00e8 quello del minore.<\/p>\n<h3><strong>Dell\u2019adozione di persone maggiori di et\u00e0: l\u2019art. 291 c.c. e gli interventi della Corte Costituzionale<\/strong><\/h3>\n<p>In casi come questi \u00e8 utile far partire l\u2019analisi dal dato normativo, ovvero l\u2019art. 291 c.c.: questo prevede che l\u2019adozione di maggiore d\u2019et\u00e0 sia permessa a coloro che non abbiano discendenti; inoltre \u00e8 necessario che l\u2019adottante abbia compiuto i 35 anni ed abbia almeno 18 anni in pi\u00f9 rispetto a chi verr\u00e0 adottato (detto anche adottando). Il secondo comma del succitato articolo, invece, prevedeva la possibilit\u00e0 di adozione anche a favore di chi avesse 30 anni su autorizzazione del tribunale in presenza di gravi circostanze, ferma restando la distanza di almeno 18 anni tra i due, deve intendersi implicitamente abrogato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.<\/p>\n<p>A tal proposito \u00e8 opportuno ricordare che l\u2019articolo in questione \u00e8 stato oggetto di svariate pronunce della Corte Costituzionale nel corso degli anni che lo hanno levigato fino a dargli la forma attuale.<\/p>\n<p>In tal senso, il primo intervento giurisprudenziale della <strong>Suprema Corte avvenne con la sentenza n. 557 del 1988<\/strong>, con la quale venne sancita l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la possibilit\u00e0 di adottare maggiorenni in presenza di discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.<\/p>\n<p>Successivamente, ripartendo dal principio enunciato in questa pronuncia, la stessa Corte afferm\u00f2 l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che l\u2019adozione non possa essere pronunciata data la presenza di figli naturali gi\u00e0 precedentemente riconosciuti dall\u2019adottante, siano essi minorenni o maggiorenni non consenzienti. Con ci\u00f2 la Suprema Corte intende affermare che cos\u00ec come il divieto di adozione di maggiorenni si applica a chi ha figli legittimi o legittimati minorenni o, se maggiorenni qualora questi non siano consenzienti, allo stesso modo il divieto \u00e8 da ritenersi valido nel caso siano presenti figli naturali riconosciuti (<strong>Corte Cost. sent. n. 245\/2004<\/strong>).<\/p>\n<p>In senso opposto \u00e8 stata ritenuta non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019<strong>art. 291 c.c.<\/strong> nella parte in cui impone la differenza di almeno 18 anni tra l\u2019adottante e l\u2019adottato, anche quando quest\u2019ultimo \u00e8 figlio del coniuge dell\u2019adottante, poich\u00e9 l\u2019adozione di maggiorenni ha una<em> ratio<\/em> ed una funzione differenti da quelle riguardanti l\u2019adozione di minori, motivo per cui queste diversit\u00e0 comportano una differente disciplina delle due tipologie di adozione (Corte Cost. sent. n. 500\/2000).<\/p>\n<p>Ugualmente non \u00e8 fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che si possa adottare un maggiorenne se si hanno gi\u00e0 discendenti minorenni (Corte Cost. sent. n. 170\/2003).<\/p>\n<h3><strong>Il requisito del consenso<\/strong><\/h3>\n<p>Il consenso, cos\u00ec come avviene in altri istituti quali ad esempio il matrimonio, assume un aspetto notevolmente rilevante, tanto da venire espressamente disciplinato negli <strong>artt. 296 e 297 c.c.<\/strong><\/p>\n<p>Il primo afferma che per l\u2019adozione di un maggiore d\u2019et\u00e0 \u00e8 necessario, appunto, il consenso sia dell\u2019adottante sia dell\u2019adottato. In tal senso \u00e8 molto chiarificatrice la <strong>sentenza n. 4461\/1983 della Corte di Cassazione<\/strong>, la quale anzitutto ha constato che l\u2019impugnazione va configurata come impugnazione del negozio giuridico e non come azione di nullit\u00e0 del procedimento; dopodich\u00e9 identifica il termine per far valere i vizi del consenso tramite la suddetta impugnativa, in caso di violenza morale subita dall\u2019adottante, in quello quinquennale genericamente previsto dall\u2019<strong>art.428 c.c.<\/strong> applicabile ai negozi senza contenuto patrimoniale e quindi anche ai negozi di diritto familiare come appunto quello in questione.<\/p>\n<p>La legittimazione per la proposizione dell\u2019impugnativa spetta ai soggetti facenti parte del rapporto e qualora l\u2019azione non sia stata esercitata in vita, si ritiene che sia intrasmissibile l\u2019esercizio della stessa <strong>(Cass. Civ., sent. n. 2520\/1975).<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto concerne il provvedimento camerale di adozione, \u00e8 prevista la legittimazione all\u2019azione di nullit\u00e0 in capo a persone diverse dai soggetti partecipanti al rapporto adottivo o, pi\u00f9 in generale, da coloro cui \u00e8 richiesto l\u2019assenso per l\u2019adozione, ma essa \u00e8 subordinata alla presenza di un interesse patrimoniale in capo all\u2019interessato; ragion per cui non sussiste interesse n\u00e9 legittimazione a favore di chi non possa vantare posizioni successorie discendenti dalla morte dell\u2019adottante <strong>(Cass. Civ., sez. II, sent. n. 7125\/1991).<\/strong><\/p>\n<p>Il consenso dell\u2019adottante e dell\u2019adottato non sono sempre sufficienti; infatti, qualora siano presenti alcuni determinati soggetti \u00e8 richiesto, affinch\u00e9 l\u2019adozione si perfezioni correttamente, anche il loro assenso. A tal proposito, l\u2019art. 297 c.c. si occupa dell\u2019assenso dei genitori e del coniuge. Per quanto riguarda i primi \u00e8 necessario l\u2019assenso dei genitori dell\u2019adottando, dall\u2019altro lato \u00e8 altres\u00ec necessario il consenso del coniuge sia dell\u2019adottante che dell\u2019adottando.<\/p>\n<p>Il II comma del summenzionato articolo, tuttavia, prevede la possibilit\u00e0 in capo all\u2019adottante, di presentare un\u2019istanza presso il tribunale competente, che pu\u00f2 pronunciare comunque l\u2019adozione qualora ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all\u2019interesse dell\u2019adottando; escluso il caso dell\u2019assenso dei genitori esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale o quello del coniuge convivente dell\u2019adottante o dell\u2019adottando. Il tribunale pu\u00f2 ugualmente pronunciare l\u2019adozione quando \u00e8 impossibile ottenere l\u2019assenso per incapacit\u00e0 o irreperibilit\u00e0 delle persone chiamate ad esprimerlo.<\/p>\n<p><strong>A tal proposito \u00e8 utile ricordare che la Corte di Cassazione ha equiparato l\u2019assenso del genitore naturale a quello del genitore legittimo, sancendo l\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019adozione nel caso di mancato assenso del genitore naturale (Cass. Civ., sent. n. 2355\/1970).<\/strong><\/p>\n<p>Parimenti si considera un impedimento, al procedimento di adozione di maggiore d\u2019et\u00e0, la presenza di figli minori dell\u2019adottante, siano essi legittimi, legittimati o anche naturali; ci\u00f2 perch\u00e9 vengono reputati dall\u2019ordinamento come incapaci di esprimere un valido consenso, proprio per ragioni di et\u00e0. Tuttavia qualora l\u2019adozione riguardi un maggiorenne che fa gi\u00e0 parte del nucleo familiare, in quanto figlio del coniuge e partecipa al contesto familiare dell\u2019adottante, la richiesta di adozione non viene automaticamente impedita per la contemporanea presenza di figli minori, dando la possibilit\u00e0 al giudice di valutare, ascoltando anche i minori stessi se aventi capacit\u00e0 di discernimento ed il loro curatore speciale per la valutazione del giudizio di convenienza nell\u2019interesse dell\u2019adottando, cos\u00ec come previsto dall\u2019art. 312, co. I, c.c., che si ritiene sussistente in quanto trovi una rispondenza nella comunione di intenti di tutti i componenti della famiglia (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 2426\/2006; Trib. Genova, sez. I, 12 ottobre 2017).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la forma con cui il consenso dev\u2019essere manifestato, l\u2019art. 311 c.c. prevede che l\u2019adottante e l\u2019adottato, o il legale rappresentante di questo, lo manifestino dinanzi al presidente del tribunale nel cui circondario l\u2019adottante ha residenza. L\u2019articolo consente la possibilit\u00e0 di manifestare l\u2019assenso mediante persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sempre dinanzi al presidente del tribunale.<\/p>\n<h3><strong>La modifica del cognome dell\u2019adottato<\/strong><\/h3>\n<p>Tra i tanti effetti che l\u2019istituto dell\u2019adozione comporta c\u2019\u00e8 certamente la modifica del cognome dell\u2019adottato. L\u2019art. 299 c.c. prevede che l\u2019adottato assuma il cognome dell\u2019adottante anteponendolo al proprio; se l\u2019adozione \u00e8 compiuta da coniugi l\u2019adottato assumer\u00e0 il cognome del marito. Nel caso di adozione compiuta da una donna sposata, l\u2019adottato, non gi\u00e0 figlio del marito, assume il suo cognome da nubile.<\/p>\n<p>Antecedentemente alla <strong>L. 184\/1983<\/strong> la norma disponeva che l\u2019adottato dovesse assumere il cognome dell\u2019adottante, ma senza la presenza dell\u2019obbligo di anteporlo al proprio. L\u2019attuale disposizione, che segue la <em>ratio<\/em> dell\u2019istituto di garantire la discendenza all\u2019adottante, trova ampie critiche sia nella dottrina che nella giurisprudenza, a causa della sua rigidit\u00e0.<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale \u00e8 intervenuta sul punto, sancendo la infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale del I co. nella parte in cui prevede che il cognome dell\u2019adottante debba precedere quello dell\u2019adottato <strong>(Corte Cost. sent. n. 120\/2001).<\/strong><\/p>\n<p>Tuttavia, recentemente, il Tribunale di Parma \u00e8 intervenuto seguendo un nuovo orientamento della Corte Costituzionale, il quale intervenendo sul III co. ha sancito la possibilit\u00e0, per la coppia sposata adottante, di porre i cognomi di entrambi i coniugi all\u2019adottato, tra l\u2019altro nell\u2019ordine stabilito dalla coppia <strong>(Corte Cost. sent. n. 286\/2016).<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale parmense, ripartendo da questa decisione, sostiene che la lettura orientata dell\u2019istituto tramite quest\u2019ultima sentenza della Corte Cost., ha evidenziato una nuova funzione dell\u2019istituto stesso e una diversa valenza assegnata all\u2019identit\u00e0 della persona, che porta ad un\u2019interpretazione adeguatrice dell\u2019art. 299 c.c., consentendo la postposizione del cognome dell\u2019adottante a quello dell\u2019adottato.<\/p>\n<p>Si comprende bene, dunque, come la situazione sia in continua evoluzione e potrebbe portare a breve ad un intervento del parlamento per adattare la normativa attuale alle posizioni della Suprema Corte, che stanno influenzando le sentenze di merito dei vari tribunali locali.<\/p>\n<h3><strong>I diritti ed i doveri derivanti dal rapporto di adozione<\/strong><\/h3>\n<p>La creazione di questo nuovo vincolo comporta anche la nascita di diritti e doveri in capo ai soggetti interessati dal rapporto stesso.<\/p>\n<p>L\u2019art. 300 c.c. specifica che l\u2019adottato conserva tutti i propri diritti e doveri nei confronti della famiglia di provenienza; inoltre l\u2019adozione non crea alcun rapporto civile tra l\u2019adottante e la famiglia dell\u2019adottato, cos\u00ec come non ne nascono tra l\u2019adottato e i parenti dell\u2019adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.<\/p>\n<p>L\u2019art. 304 c.c., invece, esclude che l\u2019adottante acquisisca diritti di successione nei confronti dell\u2019adottato; viceversa l\u2019adottato assume diritti nella successione dell\u2019adottante. Sul punto \u00e8 anche intervenuta la giurisprudenza, confermando il diritto dell\u2019adottato anche qualora il decreto di adozione venga emesso successivamente alla morte dell\u2019adottante, che per\u00f2 abbia manifestato regolarmente il proprio consenso <strong>(Corte d\u2019App. Torino 15-2-1963).<\/strong><\/p>\n<h3><strong>I casi di revoca (artt. 305 e ss. c.c.)<\/strong><\/h3>\n<p>Il nostro Codice Civile contempla anche la possibilit\u00e0 di revocare l\u2019adozione di maggiorenne, ma prevede che essa possa essere esercitata soltanto in casi ben delimitati; ci\u00f2 significa che, se si ha intenzione di porre in essere un\u2019adozione bisogna essere ben consapevoli del fatto che non si potr\u00e0 tornare indietro, salva la presenza di situazioni eccezionali.<\/p>\n<p>La revoca dell\u2019adozione pu\u00f2 essere pronunciata dal tribunale, su domanda dell\u2019adottante, nel caso in cui l\u2019adottato abbia attentato alla vita dell\u2019adottante o del coniuge o di discendenti o ascendenti di questi; oppure qualora si sia reso colpevole nei confronti di uno dei predetti soggetti di un delitto punibile con una pena restrittiva della libert\u00e0 personale non inferiore, nel minimo edittale, a tre anni. A tal proposito la Cassazione si \u00e8 gi\u00e0 pronunciata relativamente al caso di falsificazione del testamento olografo dell\u2019adottante effettuata dall\u2019adottato, sancendo che non pu\u00f2 essere disposta la revoca dell\u2019adozione nel caso in questione, dato che la pena minima edittale prevista dagli <strong>artt. 491 e 492 c.p.<\/strong> per il delitto di falso in testamento olografo \u00e8 inferiore alla pena detentiva minima di tre anni <strong>(Cass. Civ., sent. n. 1622\/1964).<\/strong><\/p>\n<p>Tuttavia se l\u2019adottante dovesse morire a causa dell\u2019attentato, la revoca dell\u2019adozione pu\u00f2 essere richiesta da uno qualsiasi dei soggetti che avrebbero diritto all\u2019eredit\u00e0 dell\u2019adottante in assenza dell\u2019adottato e dei suoi discendenti.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, quando i fatti sopra citati e previsti nell\u2019art. 306 c.c., vengono compiuti dall\u2019adottante contro l\u2019adottato, o il coniuge, o i discendenti, o gli ascendenti di questo, la revoca pu\u00f2 essere pronunciata su domanda dell\u2019adottato.<\/p>\n<h3><strong>Il procedimento di adozione<\/strong><\/h3>\n<p>La richiesta di adozione di maggiorenne va presentata dinanzi al presidente del tribunale del luogo di residenza dell\u2019adottante, mediante domanda in carta semplice. In questi casi \u00e8 sempre utile l\u2019aiuto di un legale. <a href=\"https:\/\/www.studiolegalegiorgianni.it\/consulenza-legale-online\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>Contattaci per avere subito una consulenza!<\/u><\/a><\/p>\n<p>A questo punto il tribunale esegue gli accertamenti previsti all\u2019<strong>art. 312 c.c.,<\/strong> dopodich\u00e9, sentito il pubblico ministero emette sentenza di far luogo o non far luogo all\u2019adozione.<\/p>\n<p>Entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l\u2019adottante, l\u2019adottando, nonch\u00e9 il pubblico ministero possono impugnare la sentenza stessa dinanzi alla Corte d\u2019Appello competente, la quale anch\u2019essa decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.<\/p>\n<p>Quando la sentenza che pronuncia l\u2019adozione diventa definitiva, essa \u00e8 trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente entro dieci giorni da quello successivo rispetto a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi entro cinque giorni dal deposito, dal cancelliere del giudice dell\u2019impugnazione, su apposito registro e comunicata all\u2019ufficiale di stato civile, affinch\u00e9 quest\u2019ultimo la annoti a margine dell\u2019atto di nascita dell\u2019adottato. <a href=\"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/prodotto\/certificato-di-nascita\/\"><u>Richiedi qui il tuo certificato di nascita!<\/u><\/a><\/p>\n<p>Ugualmente con la suddetta procedura va seguita in caso di revoca dell\u2019adozione, una volta passata in giudicato.<\/p>\n<p>Tuttavia la pubblicazione della sentenza che pronuncia l\u2019adozione o quella di revoca pu\u00f2 essere disposta dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei modi che ritiene pi\u00f9 opportuni.<\/p>\n<p>Indubbiamente l\u2019adozione di maggiorenne \u00e8 un istituto che continuer\u00e0 a mutare nel corso del tempo, tuttavia \u00e8 necessario che esso rimanga ancorato al fine per cui era sorto, ovvero far s\u00ec che i consociati privi di discendenza possano soddisfare la loro ambizione alla prosecuzione del loro cognome anche dopo la propria morte.<\/p>\n<p>Se l\u2019articolo ti \u00e8 piaciuto lascia pure un commento!<\/p>\n<p><em><strong>Avv. Roberto Fleres<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guida all\u2019adozione di maggiorenni Premessa All\u2019interno di questa guida risponderemo a tutti i tuoi dubbi relativi l\u2019adozione dei maggiorenni: cos\u2019\u00e8 l\u2019adozione di maggiorenne, come funziona, la differenza con l\u2019adozione di minore, il consenso, la modifica del cognome, i diritti ed i doveri che nascono dalla adozione di maggiorenne ed ovviamente il procedimento di adozione con 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