{"id":4936,"date":"2019-06-28T15:37:12","date_gmt":"2019-06-28T15:37:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/?p=4936"},"modified":"2020-05-19T21:13:27","modified_gmt":"2020-05-19T21:13:27","slug":"disconoscimento-paternita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/es\/disconoscimento-paternita\/","title":{"rendered":"Disconoscimento paternit\u00e0: termini, condizioni e cassazione recente."},"content":{"rendered":"<h2>Il disconoscimento della paternit\u00e0. Termini e condizioni proporre l\u2019azione. La recente cassazione.<\/h2>\n<p>Quando due coniugi danno alla luce un bambino \u00e8 sempre una gioia: il figlio viene visto come il coronamento dell\u2019amore tra i due che ha dato origine ad una nuova vita. Il frutto concepito da marito e moglie in costanza di matrimonio \u00e8 il figlio biologico della coppia. Al bambino viene riconosciuto lo status di figlio legittimo e prende di conseguenza il cognome del padre oltre al vedersi riconosciuti tutti i diritti derivanti dalla filiazione.<\/p>\n<p>Opera nel mondo giuridico una specie di presunzione secondo la quale un soggetto nato da una coppia sposata \u00e8 figlio dei due coniugi.<\/p>\n<p>Tuttavia la presunzione in questione non sempre ha ragione di operare. Per rendere l\u2019idea usiamo un\u2019antica massima latina <i>\u201cmater semper certa est, pater numquam <\/i>, letteralmente significa che la madre \u00e8 sempre certa il padre mai. Si capisce la ragione: \u00e8 la madre a partorire il bambino che porta in grembo e questo garantisce la veridicit\u00e0 biologica della maternit\u00e0, ma nulla accerta la paternit\u00e0 se non un\u2019analisi del DNA, e il bambino quando viene al mondo non sempre assume immediatamente le somiglianze genetiche proprie del padre e della madre.<\/p>\n<h3>Pertanto cosa succede se vi sia un elemento di confusione della paternit\u00e0? \u00c8 possibile da parte del padre presunto disconoscere un figlio? In quali termini e condizioni si pu\u00f2 proporre l\u2019azione di disconoscimento?<\/h3>\n<p>Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l\u2019articolo in cui viene descritto l\u2019istituto del <strong>disconoscimento della paternit\u00e0<\/strong> ai sensi del codice civile e come e in quali termini tale azione possa essere esercitata con una piccola specifica sul punto da parte della recente Corte di Cassazione.<\/p>\n<h2>Il disconoscimento della paternit\u00e0.<\/h2>\n<h3>Il diritto disciplina l\u2019istituto negli articoli 243 bis e seguenti del codice civile.<\/h3>\n<p>Quindi \u00e8 espressamente prevista dal legislatore la possibilit\u00e0 da parte del genitore di disconoscere il figlio.<\/p>\n<p>Questo in virt\u00f9 del fatto che la <strong>presunzione di paternit\u00e0 dell\u2019articolo 231 c.c.<\/strong> ovvero <strong><em>\u201cil marito \u00e8 il padre del figlio nato in costanza di matrimonio\u201d<\/em><\/strong>, non \u00e8 assoluta e opera quindi fino a prova contraria che appunto pu\u00f2 essere fornita esercitando un\u2019azione specifica rubricata \u201cdisconoscimento della paternit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 243 bis testualmente recita \u201c<i>L&#8217;azione di disconoscimento di paternit\u00e0 del figlio nato nel matrimonio pu\u00f2 essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l&#8217;azione \u00e8 ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternit\u00e0\u201d.<\/i><\/p>\n<h3>Tale azione tende ad accertare la non esistenza di un rapporto biologico tra il figlio e il presunto padre.<\/h3>\n<p>Il vecchio articolo 235 c.c. ormai abrogato, elencava tassativamente i casi in cui poter chiedere il disconoscimento. Ci\u00f2 era reso possibile soltanto \u201c<i>se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita; se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.\u201d<\/i><\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo \u00e8 stato abrogato mediante il decreto legislativo n.154 del 2013.<\/strong><\/p>\n<p>N.B. prima della riforma del \u201975 era riconosciuto nel codice penale il reato di adulterio da parte della moglie che tradiva il marito.<\/p>\n<p>Oggi i casi previsti per proporre il disconoscimento sono elencati insieme ai termini per proporre l\u2019azione all\u2019interno dell\u2019articolo 244 c.c., che in realt\u00e0 pone come presupposto principale per proporre l\u2019azione il fatto che l\u2019attore riesca a dimostrare la mancanza di un legame biologico tra padre e figlio.<\/p>\n<p>La prova della mancanza di un legame biologico tra padre e figlio \u00e8 il test del DNA , disposta dal giudice in giudizio, ed \u00e8 sicuramente la modalit\u00e0 pi\u00f9 sicura volta ad accertare che il padre e il figlio non hanno lo stesso sangue.<\/p>\n<h3>Termini e condizioni per il disconoscimento<\/h3>\n<p>Come sopra gi\u00e0 specificato, dopo l\u2019abrogazione dell\u2019articolo 235 c.c., le condizioni di proponibilit\u00e0 dell\u2019azione sono specificate nell\u2019articolo 244 c.c. che elenca coloro che sono legittimati a proporre il disconoscimento e in quali termini possano esercitarlo.<\/p>\n<p>Il presupposto preso in considerazione dall\u2019articolo \u00e8 l\u2019impotenza di generare da parte del marito al momento del concepimento.<\/p>\n<p>Il primo comma prende in considerazione l\u2019azione proposta dalla madre che deve essere esercitata entro sei mesi dalla nascita del figlio, ovvero dal giorno in cui \u00e8 venuta a conoscenza dell\u2019impotenza del marito.<\/p>\n<p>Il marito pu\u00f2 esercitare l\u2019azione entro un anno dalla nascita (del figlio) se lo stesso si trovava nel luogo in cui il presunto figlio \u00e8 stato partorito, se non si trovava nello stesso luogo, l\u2019azione pu\u00f2 essere esercitata dal giorno in cui il marito \u00e8 ritornato, oppure dal giorno in cui il presunto padre \u00e8 venuto a conoscenza della sua impossibilit\u00e0 di generare o dell\u2019adulterio della moglie. Nei casi suddetti, i termini di proponibilit\u00e0 dell\u2019azione non possono comunque superare i cinque anni dal giorno della nascita.<\/p>\n<p>Da parte del figlio maggiorenne l\u2019azione pu\u00f2 essere proposta in qualsiasi momento ed \u00e8 imprescrittibile. Se il figlio \u00e8 minore l\u2019azione pu\u00f2 essere proposta da un pubblico ministero o da altro genitore e se lo stesso ha raggiunto i quindici anni di et\u00e0 pu\u00f2 essere proposta da un curatore speciale.<\/p>\n<p>In caso di morte del figlio l\u2019azione pu\u00f2 essere proposta anche dal coniuge o dai suoi discendenti esibendo davanti al giudice il certificato di morte (richiedi qui certificato di morte), il termine decorre dalla morte del figlio e pu\u00f2 essere esercitato entro un anno.<\/p>\n<h3>N.B. Nel giudizio di disconoscimento della paternit\u00e0 in ogni caso madre e figlio sono litisconsorti necessari in giudizio.<\/h3>\n<p>Per chiarezza, occorre citare una recente sentenza della <strong>Corte di Cassazione del 11 giugno 2019 n. 15727<\/strong> secondo la quale la tempestivit\u00e0 dell\u2019azione va provata dall\u2019attore <i>\u201c Stante la natura decadenziale del termine previsto dall&#8217;art. 244 c.c., che afferisce a materia sottratta alla disponibilit\u00e0 delle parti, il giudice, a norma dell&#8217;art.2969 c.c., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l&#8217;attore fornire la prova che l&#8217;azione sia stata proposta entro il termine previsto.\u201d <\/i><\/p>\n<p>Se il giudizio si conclude con il disconoscimento della paternit\u00e0, questo comporter\u00e0 la perdita dello status di figlio e quindi non soltanto lo stesso uscir\u00e0 dallo stato di famiglia<a href=\"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/prodotto\/certificato-di-stato-di-famiglia\/\"> (richiedi qui certificato di stato di famiglia)<\/a> ma conseguentemente perder\u00e0 il diritto ad utilizzare il cognome del padre e ad essere dallo stesso assistito e mantenuto (doveri genitoriali), e ovviamente verranno meno anche dai diritti successori.<\/p>\n<p>Concludiamo l\u2019articolo con una riflessione di Dostoevskij <i>\u201cChi genera non \u00e8 ancora padre, un padre \u00e8 chi genera e chi lo merita.\u201d<\/i><\/p>\n<p>Se ti \u00e8 piaciuto l\u2019articolo condividilo se vuoi contribuire alla discussione lascia un commento, se vuoi saperne di pi\u00f9 sull\u2019argomento contattaci.<\/p>\n<p><em><strong>Dott.ssa Martina Cardia<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il disconoscimento della paternit\u00e0. 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