{"id":5455,"date":"2019-08-29T23:33:56","date_gmt":"2019-08-29T23:33:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/?p=5455"},"modified":"2020-05-19T21:11:40","modified_gmt":"2020-05-19T21:11:40","slug":"la-filiazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/pt\/la-filiazione\/","title":{"rendered":"La filiazione e la recente riforma dell&#8217;istituto"},"content":{"rendered":"<h2>La filiazione legittima e la filiazione naturale: differenze. La riforma del 2013 sulla filiazione.<\/h2>\n<p>Mettere al mondo un figlio \u00e8 la massima espressione della vita che si perpetua e prosegue.<\/p>\n<p>Un figlio \u00e8 la pi\u00f9 grande gioia per un genitore, sia che se ne abbia uno o pi\u00f9 di uno, l\u2019affetto non cambia, l\u2019amore che si prova \u00e8 identico per tutti allo stesso modo. Persino nel mondo animale \u00e8 cos\u00ec, la madre si prende cura di tutti i suoi cuccioli e non esiste differenza tra di essi.<\/p>\n<p>Nella natura quindi i figli sono tutti uguali\u2026 ma \u00e8 cos\u00ec anche nel mondo giuridico? \u201cS\u00ec certamente\u201d \u00e8 la risposta pi\u00f9 ovvia\u2026 ma \u00e8 davvero cos\u00ec? Forse adesso, dopo la riforma del 2013. Ma prima?<\/p>\n<p>Tradizionalmente il legislatore soleva distinguere figli legittimi e figli naturali, recentemente unificati nell\u2019unica parola \u201cfiglio\u201d. In cosa consisteva allora la differenza tra figli legittimi e figli naturali? Cosa \u00e8 successo con la riforma del 2013?<\/p>\n<p>Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l\u2019articolo in cui viene esposta la filiazione legittima e la filiazione naturale con le relative differenze, e di seguito specificate le modifiche apportate dalla riforma del 2013 in materia di filiazione.<\/p>\n<h3>Filiazione legittima e filiazione naturale.<\/h3>\n<p>La filiazione legittima riguardava i figli nati durante il matrimonio.<\/p>\n<p>O <em>status<\/em> di figlio legittimo veniva dato di diritto al figlio nato da una coppia di coniugi in costanza di matrimonio valido, il bambino per acquisire tale <em>status<\/em>, doveva essere stato partorito dalla moglie e il concepito per opera del marito.<\/p>\n<h3>La filiazione legittima era quindi condizionata a due presunzioni: la presunzione ai sensi dell\u2019articolo 231 c.c. e la presunzione ad opera del 232 c.c.<\/h3>\n<p>In particolare si tratta della:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>presunzione di paternit\u00e0 (art. 231 c.c.)<\/strong> \u201c<i>si presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio<\/i>\u201d (se vuoi saperne pi\u00f9 leggi articolo \u201cpresunzione di paternit\u00e0\u201d). Questa presunzione \u00e8 relativa, ovvero opera fino a prova contraria che avviene mediante il disconoscimento della paternit\u00e0 (<a name=\"_Hlk13497756\"><\/a>se vuoi saperne pi\u00f9 leggi articolo \u201cdisconoscimento della paternit\u00e0\u201d)<\/li>\n<li><strong>presunzione di concepimento (art. 232 c.c.)<\/strong> <i>\u201csi presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione dello stesso e non dopo i trecento giorni dallo scioglimento o dall\u2019annullamento\u201d. <\/i>Questa presunzione \u00e8assoluta, ovvero non ammette prova contraria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Altro presupposto per la filiazione legittima era l\u2019atto di nascita <a href=\"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/prodotto\/certificato-di-nascita\/\">(richiedi qui copia integrale dell\u2019atto di nascita)<\/a>. Il figlio cos\u00ec concepito, doveva essere iscritto nel registro Anagrafe del comune di riferimento come figlio del marito e della moglie regolarmente uniti in matrimonio.<\/p>\n<p>Da qui scaturiva lo status di figlio legittimo che dava luogo: al diritto dello stesso ad essere mantenuto istruito ed educato dalla coppia (anche qualora il matrimonio fosse cessato), il diritto ad assumere il cognome del padre, il diritto a prendere parte ai diritti successori dei genitori e di conseguenza essere considerato erede legittimo degli stessi e il diritto a crescere nella famiglia istaurando rapporti di parentela (nonni, zii, ecc..).<\/p>\n<h3>La filiazione naturale invece riguardava i figli nati fuori dal matrimonio.<\/h3>\n<p>O <em>status<\/em> di figlio naturale veniva dato a tutti quei soggetti nati al di fuori di un matrimonio, quindi: Figli nati da due persone non sposate, oppure figli nati da rapporti extraconiugali (c.d. figli adulterini), o ancora figli nati da due genitori legati tra loro da un vincolo di parentela (c.d. figli incestuosi).<\/p>\n<p>In tutti questi casi, il figlio concepito dalle due persone non unite in matrimonio poteva: o non essere riconosciuto affatto e registrato all\u2019anagrafe come figlio di nessuno (eventualit\u00e0 che poteva verificarsi prima della riforma del diritto di famiglia nel 1975), oppure essere successivamente riconosciuto quale figlio del padre o della madre o di entrambi. Tuttavia bench\u00e9 in tale modo il figlio venisse comunque riconosciuto, lo stesso non istaurava un rapporto di filiazione con entrambi i genitori (come il figlio legittimo) bens\u00ec istaurava due rapporti separati con il padre e con la madre.<\/p>\n<p>Differenza significativa era che il figlio naturale non istaurava dei rapporti di parentela nemmeno con i parenti del padre o della madre e gli venivano riconosciuti dei diritti successori limitati rispetto ai figli legittimi.<\/p>\n<p>Al figlio naturale veniva tuttavia riconosciuto lo status di figlio legittimo mediante l\u2019istituto della legittimazione, in tal modo acquistava la qualit\u00e0 di figlio legittimo come se lo stesso fosse nato in costanza di matrimonio. <a href=\"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/riconoscimento-del-figlio-nato-fuori-dal-matrimonio\/\">(se vuoi saperne di pi\u00f9 leggi articolo sul \u201criconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio\u201d).<\/a><\/p>\n<h3>La riforma del 2013<\/h3>\n<p>La riforma della legge n. 219 del 2012 successivamente modificata e integrata dal D.Lgs. n. 154 del 2013 ha modificato definitivamente lo scenario della filiazione.<\/p>\n<p>In particolare la riforma ha abrogato non soltanto la definizione di <strong>figlio legittimo e di figlio naturale<\/strong>, ma ha anche unificato il concetto della filiazione nell\u2019unica parola \u201cfiglio\u201d, riconoscendo quindi ai figli nati fuori e in costanza di matrimonio gli stessi diritti e i medesimi doveri.<\/p>\n<p>Tale principio lo troviamo definito chiaramente all\u2019interno dell\u2019<strong>articolo 1 comma 11 della l. 219\/2012<\/strong> che espressamente sancisce <i>\u201cnel codice civile, le parole &lt;&lt;figli legittimi&gt;&gt; e &lt;&lt;figli naturali&gt;&gt;, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: &lt;&lt; figli&gt;&gt;.\u201d<\/i>A completamento dell\u2019assunto, si \u00e8 adeguato l\u2019articolo 315 del codice civile riconoscendo formalmente che tutti i figli assumono lo stesso <em>status<\/em> giuridico.<\/p>\n<h3>Quindi non \u00e8 soltanto una riforma terminologica, ma anche e soprattutto sostanziale dello status di figlio, che tende ad equiparare in tutto e per tutto i figli comunque essi siano stati concepiti.<\/h3>\n<p>Una delle novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti che ha operato la riforma \u00e8 stato estendere i diritti successori ai figli naturali, i quali subentrano nell\u2019eredit\u00e0 esattamente al pari dei figli legittimi.<\/p>\n<p>Inoltre, oggi \u00e8 consentito a tutti i figli anche il diritto ad istaurare dei rapporti di parentela sia con la famiglia del padre sia con quella della madre. Viene inoltre conferita la possibilit\u00e0 al figlio di essere ascoltato (se ha compiuto 14 anni) in materia di riconoscimento (sia materno che paterno), infine \u00e8 stato esteso il riconoscimento anche di figli incestuosi, ai quali in passato era concesso soltanto se i genitori ignoravano di essere parenti al momento del concepimento.<\/p>\n<p>Infine la riforma ha del tutto abolito l\u2019istituto della legittimazione che consentiva al figlio naturale di essere riconosciuto come figlio legittimo, in virt\u00f9 del fatto che non sussistendo pi\u00f9 alcuna differenza non solo terminologica tra i figli ma anche e soprattutto nei diritti agli stessi concessi, l\u2019istituto non ha pi\u00f9 alcuna ragione di esistenza.<\/p>\n<p>Concludiamo l\u2019articolo con una citazione dell\u2019artista Jonathon Earl Bowser <i>\u201cIl maschio \u00e8 una forma di fenomeno, e la femmina \u00e8 una seconda forma di fenomeno; nell&#8217;unione essi sono insieme una terza forma di fenomeno. Ma, paradossalmente, il terzo fenomeno &#8211; la Vita &#8211; \u00e8 infatti un&#8217;unione, della quale il maschio e la femmina sono semplicemente met\u00e0 componente. Detto semplicemente: l&#8217;Universo \u00e8 i Due che diventano Tre, che \u00e8 in effetti solo Uno.\u201d<\/i><\/p>\n<p>Se ti \u00e8 piaciuto l\u2019articolo condividilo, se vuoi contribuire alla discussione lascia un commento.<\/p>\n<p><em><strong>Dott.ssa Martina Cardia<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La filiazione legittima e la filiazione naturale: differenze. La riforma del 2013 sulla filiazione. Mettere al mondo un figlio \u00e8 la massima espressione della vita che si perpetua e prosegue. 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