{"id":9344,"date":"2020-06-17T19:40:21","date_gmt":"2020-06-17T19:40:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/?p=9344"},"modified":"2020-10-12T17:14:53","modified_gmt":"2020-10-12T17:14:53","slug":"la-vendita-e-la-donazione-della-quotina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/pt\/la-vendita-e-la-donazione-della-quotina\/","title":{"rendered":"La vendita e la donazione della \u201cquotina\u201d."},"content":{"rendered":"<h2>Le novit\u00e0 sulla vendita alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 4428 del 2018, e sulla donazione alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5068 del 2016.<\/h2>\n<h3>La <em>Quotina<\/em> \u00e8 la quota di un bene ereditario, facente parte di una pi\u00f9 ampia massa.<\/h3>\n<p>Hai da poco accettato l\u2019eredit\u00e0 del tuo caro defunto, divenendo coerede della comunione ereditaria, che comprende pi\u00f9 beni. Non vi siete ancora accordati per una eventuale divisione, ma tu hai necessit\u00e0 o la volont\u00e0 di vendere o donare la tua quota di compropriet\u00e0, su uno dei beni ereditari. Cosa fare? Continua a leggere per avere tutte le risposte.<\/p>\n<p>Quando si diviene coeredi di una massa ereditaria composta da pi\u00f9 beni, oltre ad avere la propriet\u00e0 di una quota indivisa della comunione ereditaria, idealmente si \u00e8 anche comproprietari di una quota su ogni singolo bene, detta \u201c<em>quotina<\/em>\u201d.<\/p>\n<h3><strong>Vendere o donare la Quotona.<\/strong><\/h3>\n<p>Se si vuole vendere o donare ad un terzo la \u201cQuotona\u201d, ovvero la quota indivisa sull\u2019intera massa ereditaria comune, non si pongono particolari problemi. La donazione avviene come per qualunque altro bene, per la vendita ad un terzo estraneo alla comunione ereditaria, invece, \u00e8 necessario rispettare il <strong>diritto di prelazione dei coeredi a norma dell\u2019articolo 732 del codice civile.<\/strong> Il coerede dovr\u00e0, pertanto, notificare la sua intenzione di vendere la propria quota ereditaria, con il relativo prezzo, agli altri eredi, che avranno due mesi di tempo per poter decidere se esercitare il diritto di prelazione o meno. La <em>ratio <\/em>del <strong>diritto di prelazione ex art. 732 cod.civ.<\/strong> \u00e8 quella di evitare che nella comunione ereditaria entri un estraneo, che poi far\u00e0 parte della divisione assieme agli altri coeredi. Quindi si da la facolt\u00e0 agli altri eredi, di poter acquistare la quota in vendita, alle stesse condizioni. Ove questo diritto non venga esercitato nel termine di due mesi, la quota potr\u00e0 essere alienata a titolo oneroso ad un terzo. Chiaramente questo non vale per le donazioni poich\u00e9 mancherebbe la parit\u00e0 delle condizioni, e non vi sarebbe l\u2019<em>animus donandi<\/em>.<\/p>\n<h3>Cosa succede se invece si vuole vendere o donare la <em>quotina<\/em>?<\/h3>\n<h3><strong>Vendere la quotina.<\/strong><\/h3>\n<p>La vendita della \u201cquotina\u201d ha un oggetto particolare, fino alla divisione dei beni, infatti, si detiene una quota di tutta l\u2019eredit\u00e0, che comprende anche il bene del quale si vuole disporre. Non \u00e8 detto, per\u00f2, che in sede di divisione quel determinato bene venga assegnato al venditore. La divisione, difatti, non sempre si svolge amichevolmente, con l\u2019accordo di tutti i comunisti su come e a chi assegnare le diverse propriet\u00e0. Spesso la divisione viene fatta con estrazione a sorte dei beni <strong>ex art. 729 cod. civ.<\/strong>, avvalendosi anche dell\u2019aiuto del notaio, che provvede a formare i lotti sulla base della stima del valore dei beni ereditari. Pertanto, il bene di cui si vuole disporre o parte di esso, non pu\u00f2 essere alienato come bene proprio, ma deve essere considerato quale bene altrui. La vendita avverr\u00e0 ai sensi dell\u2019<strong>articolo 1478 del codice civile<\/strong>, che disciplina la vendita di cose altrui, con l\u2019obbligo del coerede venditore a procurare l\u2019acquisto del bene, o una sua parte, al compratore. Gli effetti negoziali della compravendita saranno immediati, ma con effetti traslativi differiti al momento della divisione, poich\u00e9 solo in quel momento si sapr\u00e0 se il bene verr\u00e0 assegnato al venditore. Quest\u2019ultimo, in altre parole, si obbliga con la compravendita, a procurare il bene all\u2019acquirente, ovvero a farsi assegnare il bene in questione. L\u2019oggetto del contratto sar\u00e0 cos\u00ec l\u2019esito divisionale, sottoposto alla condizione sospensiva dell\u2019avvenuta assegnazione di quel bene specifico, in sede di divisione, al coerede venditore. \u00c8 solo in tale momento, all\u2019avvenuta divisione, che il venditore acquista la propriet\u00e0 del bene e per l\u2019effetto, in virt\u00f9 del contratto di vendita, ne diviene pieno proprietario l\u2019acquirente. A conferma di tale tesi la<strong> Corte di Cassazione con sentenza n. 4428 del 2018 afferma<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>\u201c<em>La vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all\u2019assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e , finch\u00e8 essa perdura, l\u2019acquirente non pu\u00f2 ottenerne la propriet\u00e0 esclusiva\u201d.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<h3><strong>Donare la quotina.<\/strong><\/h3>\n<p>Per la donazione della \u201cquotina\u201d non valgono le stesse considerazioni fatte per la vendita, che avviene alla stregua della vendita di bene altrui. Questo perch\u00e9, se sono possibili la vendita di un bene futuro, e la vendita di un bene altrui, non lo \u00e8 altrettanto la donazione. <strong>l\u2019articolo 771 del codice civile<\/strong> sancisce la nullit\u00e0 delle donazioni di beni futuri, non solo dei beni oggettivamente futuri, dunque non ancora esistenti, ma anche soggettivamente futuri, ovvero non ancora di propriet\u00e0 del disponente. La <em>ratio<\/em> di tale divieto consiste in una tutela per il donante che, non avendo ancora i beni di cui intende disporre, potrebbe, non volendo, eccedere di prodigalit\u00e0, senza rendersi conto del valore effettivo dei beni di cui si sta spogliando in favore di un altro soggetto. La poca chiarezza della norma, per\u00f2, che si riferisce ai beni futuri senza null\u2019altro specificare, ha aperto le maglie ad altra dottrina che ritiene invece ammissibile la donazione di beni altrui, sulla scorta del secondo dell\u2019<strong>articolo 769 cod. civ.<\/strong>, che consente la donazione mediante assunzione di una obbligazione. Tale teoria sostiene che la donazione di un bene altrui rientra nelle donazioni obbligatorie, poich\u00e9 il donante si obbliga a procurare la propriet\u00e0 del bene al donatario. Nonostante la potenziale validit\u00e0 della tesi sovraesposta, la giurisprudenza negli anni \u00e8 sempre stata chiara sulla nullit\u00e0 della donazione di beni soggettivamente futuri, non entrati ancora nel patrimonio del donante.<\/p>\n<p>Significativa a tal proposito \u00e8 la sentenza della <strong>Cassazione n. 12782 del 2013<\/strong>, secondo cui<\/p>\n<blockquote><p>\u201c<em>la donazione dispositiva di un bene altrui, bench\u00e9 non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell\u2019art. 771 cod. civ., poich\u00e9 il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, \u00e8 idonea ai fini dell\u2019usucapione decennale prevista dall\u2019art. 1159 cod. civ., poich\u00e9 il requisito, richiesto da questa norma, dell\u2019esistenza di un titolo che legittimi l\u2019acquisto della propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l\u2019acquisto del diritto si sarebbe senz\u2019altro verificato se l\u2019alienante ne fosse stato titolare<\/em>\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p>Alla luce della nullit\u00e0 di cui <strong>all\u2019art. 771 cod.civ<\/strong>., si sono prospettate diverse soluzioni ai fini di una valida donazione della quotina.<\/p>\n<ul>\n<li>La prima consiste nella donazione dell\u2019esito divisionale, ovvero, come per la vendita, sottoponendo la donazione alla condizione sospensiva dell\u2019assegnazione di quel dato bene al donante. Tale soluzione per\u00f2, si avvicina alla donazione di beni altrui, colpita da nullit\u00e0, e pertanto non ritenuta sicura.<\/li>\n<li>Altra soluzione \u00e8 quella di far intervenire in atto anche gli altri coeredi, per far prestare il loro consenso alla donazione della quotina. Anche tale soluzione non si ritiene condivisibile poich\u00e9 il mero consenso degli altri comunisti non modifica la natura del bene donato, che \u00e8 potenzialmente altrui.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La questione negli anni, \u00e8 sempre stata dibattuta, fino alla storica <strong>sentenza del 2016 n. 5068,<\/strong> che ha confermato la nullit\u00e0 della donazione di beni altrui, non per l\u2019applicazione in via analogica della nullit\u00e0 prevista per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione. La propriet\u00e0 attuale del bene oggetto della donazione, in capo al donante, infatti, \u00e8 un elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza della quale viene meno la causa tipica del contratto stesso. La citata sentenza afferma che<\/p>\n<blockquote><p><em>&#8220;La donazione di un bene altrui, bench\u00e9 non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell\u2019atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell\u2019attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria \u00e8 nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante&#8221;.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Questa sentenza, pone un\u2019importante novit\u00e0 nella donazione della quotina, perch\u00e9 suggerisce una soluzione ottimale per non incorrere nella nullit\u00e0 di cui all<strong>\u2019art. 771 cod.civ.<\/strong>, ovvero la donazione della quotina non come bene proprio, ma nella consapevolezza dell\u2019altruit\u00e0 del bene stesso, esplicitando in atto che entrambe le parti sono state rese edotte che non vi \u00e8 efficacia traslativa immediata, ma vi \u00e8 un obbligo del donante, in sede di divisione, a farsi assegnare il bene. Configurando cos\u00ec l\u2019atto come una donazione esplicitamente obbligatoria.<\/p>\n<p>\u00c8 necessario, pertanto, porre attenzione a come viene strutturato l\u2019atto di donazione, per non incorrere nella sua nullit\u00e0.<\/p>\n<p>Se sei interessato alla vendita o alla donazione di una quota di eredit\u00e0, potresti avere la necessit\u00e0 di un <a href=\"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/prodotto\/certificato-di-morte\/\">certificato o estratto di morte,<\/a> o ad uno <a href=\"https:\/\/www.sportellocertificati.it\/prodotto\/certificato-di-stato-di-famiglia\/\">stato di famiglia risalente al momento della morte del cuius<\/a>\u00a0che puoi ottenere anche online cliccando sui rispettivi links.<\/p>\n<p>Se ti \u00e8 piaciuto l\u2019articolo condividilo, o lascia un commento per eventuali approfondimenti o <a href=\"https:\/\/www.studiolegalegiorgianni.it\/consulenza-legale-online\/\">richiedi una consulenza.<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le novit\u00e0 sulla vendita alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 4428 del 2018, e sulla donazione alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5068 del 2016. 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