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Adozione. La sentenza rivoluzionaria della Cassazione.

L’istituto dell’adozione. Tipologie di adozione. L’ultima sentenza della Cassazione.

Nonostante l’evoluzione della medicina e i numerosi passi da gigante che la ricerca sta facendo purtroppo non sempre procreare è possibile. Quindi l’unica soluzione per essere genitori è ricorrere all’adozione.

In altri casi invece è fin troppo facile mettere al mondo un bambino da parte di soggetti che a causa di gravi motivi economici o di altri più disparati non possono permettersi di crescere un figlio. Anche in tal caso l’unica scelta possibile è quella di dare in adozione il minore.

Nella più rosea delle ipotesi invece si ricorre all’adozione quando una famiglia benestante magari già con figli può far del bene e decide di adottare un bambino abbandonato.

Ma come funziona l’istituto dell’azione? Quante forme di adozione esistono? Una persona single può adottare? Cosa ha detto la recente Cassazione in merito?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo in cui viene brevemente esplicato l’istituto dell’adozione e di seguito riportata la sentenza rivoluzionaria della Corte di Cassazione in merito.

L’istituto dell’adozione. Tipologie di adozione.

L’istituto dell’adozione in Italia è disciplinato dalla legge n. 184 del 1983 successivamente innovata con la legge n. 149 del 2001.

L’adozione si basa su un principio fondamentale: ovvero sul diritto del bambino a ricevere tutte le cure necessarie da una famiglia diversa da quella di origine, al fine di garantirgli assistenza morale e materiale idonei per la sua crescita psicofisica.

Vi sono tre tipologie di adozione:

  • l’adozione legittimante: che conferisce lo status di figlio legittimo al minore e fa venir meno il legame dello stesso con la famiglia d’origine;
  • l’adozione internazionale: che conferisce lo status di figlio legittimo al minore straniero e fa venir meno il legame dello stesso con la famiglia d’origine;
  • l’adozione in casi particolati: che conferisce lo status di figlio adottivo del minore e non fa venir il legame tra adottato e la sua famiglia di origine.

Per quanto riguarda l’adozione legittimante, i presupposti per accedere all’adozione sono: in primo luogo lo stato di abbandono del minore, in genere sancito dal Tribunale dei minorenni in cui viene dichiarato che il minore è adottabile in quanto nessun parente o persona preposta può provvedere alla sua assistenza.

N.B. il codice civile disciplina le modalità di adozione di maggiorenni ai sensi dell’articolo 291 e seguenti, a tale procedimento devono prestare il consenso anche i figli legittimi e naturali degli adottanti.

Gli altri presupposti invece riguardano gli “adottanti” infatti non solo tra questi e il minore deve intercorrere una differenza di età che non deve essere minore di 18 anni e maggiore di 45 ma, secondo la legge, la coppia deve essere sposata da almeno tre anni e non deve essere intervenuta tra loro alcuna separazione (neppure di fatto), infine gli stessi devono essere idonei a mantenere istruire ed educare il minore che intendono adottare.

A tal fine l’iter che devono seguire gli aspiranti genitori si suddivide in varie fasi:

Innanzitutto gli aspiranti genitori devono effettuare “La dichiarazione di disponibilità di adozione” (dura tre anni ed è rinnovabile alla scadenza) il Tribunale dei minorenni valuta la richiesta dei soggetti, i quali dovranno esibire tutta la documentazione necessaria (es.buste paga, certificato medico, certificato di stato di famiglia – richiedi qui certificato di stato di famiglia- ecc. ).

Una volta esaminata la richiesta, il giudice può ordinare degli incontri con gli aspiranti genitori, o sottoporre agli stessi dei controlli periodici da parte dei servizi sociali, o ancora qualora lo ritenga opportuno, può ordinare (previa audizione del minore in genere di età compresa tra i 12 e 14 anni) un periodo di affidamento preadottivo di un anno con possibilità di proroga.

Dopo aver effettuato tali adempimenti e se questi sono andati a buon fine, il giudice dispone il decreto di adozione, che ha effetto costitutivo e legittimante in quanto da quel momento il minore prende lo status di figlio legittimo dei soggetti che l’hanno adottato.

Se entro 30 giorni il provvedimento di adozione non viene impugnato la sentenza diventa definitiva e l’adozione diviene irrevocabile.

L’adozione internazionale riguarda l’adozione di minore straniero da parte di due soggetti italiani oppure l’azione di un minore italiano espatriato da parte di italiani o stranieri comunque residenti in Italia, il procedimento è regolato dalla legge n. 184/83, modificata dalla ratifica della Convenzione dell’Aja (L. 476/1998) ed è quasi del tutto simile a quello precedentemente esposto, l’unica differenza è l’ausilio di un’autorità straniera attraverso alcuni enti autorizzati che curano le pratiche di adozione.

N.B. L’adozione internazionale è cosa ben diversa dall’adozione a distanza che sebbene si svolga anch’essa attraverso l’ausilio di enti autorizzati non fa venir meno legame tra il minore e la famiglia di origine né da luogo al “trasferimento” del minore in Italia, si tratta piuttosto di un sostegno economico da parte degli adottanti al minore in difficoltà.

L’ultima tipologia di adozione è quella prevista dall’articolo 44 della legge n. 184/83 che elenca i casi particolari di adozione, ovvero consente l’adozione di minore: da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; anche quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dalla l. n. 104/1992 (art. 3, comma 1) e sia orfano di padre e di madre; e infine quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

In questi casi non viene meno il vincolo con la famiglia di origine, ma il minore acquista lo stato di figlio adottivo da parte di colui che l’ha adottato e ne antepone il cognome a quello della famiglia biologica, inoltre acquista i diritti successori al pari del figlio legittimo; d’altro canto l’adottante avrà comunque l’onere di istruire educare e mantenere il figlio adottato.

L’ordinanza del 26 Giugno del 2019

Infine tutta la disciplina sopra decritta dovrà essere riletta con il nuovo approccio segnato dalla recente Cassazione. L’ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019 ha esteso di molto le possibilità di adozione.

In particolare la corte si è espressa sul caso di una donna anziana single che si era presa cura di un minore gravemente affetto da handicap, abbandonato dalla famiglia d’origine. La corte partendo della legge n. 184 del ‘83 che consente l’adozione quando occorre salvaguardare la relazione tra adottante e adottato correlato con il principio cardine dell’interesse preminente del minore, ha consentito anche ai single e soggetti anziani di poter accedere all’adozione del minore liberamente (posto che vi siano tutti gli altri requisiti imposti dalla legge), inoltre non è neppure considerata causa ostativa di adozione il grande handicap del minore.

Si capisce l’importanza di questa sentenza rivoluzionaria che ha aperto le porte dell’istituto non soltanto ai single e agli anziani ma anche alle coppie di fatto. (se vuoi saperne di più sulla possibilità di adottare da parte di coppie omosessuali leggi l’articolo adozione genitori omosessuali)

Chiudiamo l’articolo con una citazione di Rudyard Kipling che esprime il concetto stesso dell’adozione “Chi può raggiungere il cuore di un bambino può raggiungere il cuore del mondo.”

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Dott.ssa Martina Cardia

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