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La Sorte dei beni dopo la separazione.

Quale sorte subiscono i beni acquistati in regime di comunione dopo la separazione.

La comunione legale tra i coniugi è probabilmente il regime patrimoniale più diffuso in costanza di matrimonio. (Sulla scelta del regime patrimoniale tra i coniugi v.d. articolo).

La scelta del regime suddetto, non è soltanto in linea con il principio di “comunione materiale e spirituale” di due individui che decidono di condividere la loro vita insieme, ma comporta anche notevoli vantaggi dal punto di vista “gestionale” del patrimonio che si viene a creare in costanza di matrimonio.

In questa sede, però, non vengono elencati i lati positivi e/o negativi del regime della comunione legale. La questione affrontata parte invece da un punto di vista differente, ovvero, da un punto di vista prettamente pratico.

In particolare la domanda che si pone è: nel momento in cui cessa, anche solo temporaneamente, la volontà dei due coniugi di condividere “la comunione materiale e spirituale” cosa avviene dal punto di vista materiale? A quale sorte vanno incontro i beni in comunione legale dopo la separazione se marito e moglie? A chi spettano? Quale regola si deve applicare?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo in cui viene trattato il tema della cessazione della comunione legale tra i coniugi con relativa specifica sulla sorte dei beni dopo la separazione.

La cessazione della comunione legale.

Precisamente, il codice civile, non parla di cessazione della comunione legale, ma definisce la stessa come “Scioglimento della comunione legale” .

Lo scioglimento della comunione è disciplinato all’interno dell’articolo 191 del codice civile, che specificatamente elenca le cause che danno luogo alla cessazione medesima.

Il suddetto articolo testualmente recita“ 1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.”

Il disposto normativo prende quindi in considerazione le cause di scioglimento “naturale”, come assenza e morte presunta di un coniuge e, le cause di scioglimento “convenzionale” della comunione, come la separazione e la cessazione del matrimonio, o mutamento dei regime patrimoniale tra i coniugi.

Le conseguenze circa lo scioglimento della comunione legale riguardano essenzialmente la sorte dei beni in comunione.

In particolare, il comma secondo dell’articolo prende in considerazione il fatto che la comunione si sciolga per causa di separazione personale dei coniugi: il disposto normativo, in passato aveva creato non pochi problemi circa il momento esatto in cui si scioglie definitivamente la comunione legale.

Di recente, con modifica apportata dalla legge del 6 Maggio 2015 n. 55, il testo è stato modificato, e nel rinnovato disposto vengono chiariti i dubbi interpretativi sopra esposti. Specificatamente l’articolo recita : “2.Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.”

La comunione cessa dunque nel momento in cui il presidente autorizza i due coniugi a vivere separati: tale modifica ha lo scopo non solo di porre fine alle controversie in merito, ma anche di rendere più celere lo svolgimento del procedimento di separazione. (Sugli effetti patrimoniali della separazione v.d. articolo).

Dopo aver compreso il momento in cui inizia a produrre effetti la cessazione della comunione legale in caso di separazione dei coniugi, si può passare alla disamina della sorte che subiscono i beni in comunione.

La sorte dei beni in comunione legale dopo la separazione.

In soccorso alla problematica sopra esposta, in primo luogo, intervengono gli articoli 192 e 193 del codice civile. Le norme disciplinano le modalità in cui può avvenire la separazione dei beni. Innanzitutto, l’articolo 193 c.c. rubricato Separazione giudiziale dei beni, disciplina le cause extra separazione che danno luogo alla separazione dei beni in comunione e esplica il caso la separazione è “chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.”in questo caso, prosegue l’articolo“La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta ladomanda ed ha lo effetto di instaurare ilregime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.La sentenza è annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali.” (richiedi qui copia atto integrale di matrimonio).

Di seguito, l’articolo 194 c.c. rubricato Divisione dei beni in comunione, recita : “La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge .”

Le norme sono abbastanza chiare, tuttavia occorre specificare che la divisione dei beni in comunione così come sopra esposta, non si verifica automaticamente dal momento dello scioglimento della comunione (autorizzazione concessa dal giudice ai coniugi a vivere separati), i coniugi sono altresì liberi di scegliere se restare contitolari dei beni medesimi seguendo le regole della comunione ordinaria.

Tale concessione, è lasciata alla discrezionalità dei due soggetti che possono scegliere come disporre dei beni acquistati.

Un ulteriore precisazione sul punto che in questa sede deve essere affrontata, è relativa ad una recente sentenza della Cassazione n. 4676/2018 che in deroga al principio della trasformazione da comunione legale a comunione ordinaria, ha invece stabilito che, anche nel caso in cui i coniugi decidano di cambiare il loro regime da comunione dei beni a separazione dei beni, tutto ciò che è stato acquistato prima della modifica del regime patrimoniale, rimane quindi soggetto alle regole della comunione legale.

Per di più un’ulteriore specifica in merito ha operato la pronuncia n. 7027 del Marzo 2019 in cui la Cassazione Civile ha inoltre stabilito che anche i beni acquistati con il denaro di uno solo dei coniugi dopo il matrimonio in regime patrimoniale di comunione dei beni, gli stessi rientrano nella comunione: “ Mancando la prova della sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione legale di cui all’art. 179 c.c., lett. c), d) ed f), la mera partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di trasferimento e la sua dichiarazione circa la natura dei beni, non comporta l’esclusione dei beni medesimi, acquistati in regime di comunione legale, dalla comunione stessa.”

Le pronunce della recente Cassazione sembrerebbero dunque volte a conservare il più possibile gli effetti della comunione legale, forse per tentare anche di rendere più agevole e di facile soluzione decidere sulla sorte dei beni dopo la separazione.

Del resto, come diceva Ferzan Ozpetec “Credo che vi sia un modo per accettare una separazione, per viverla”.

Risorse utili:

Estratto Atto di Matrimonio

Estratto Atto di Nascita

Dott.ssa Martina Cardia

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