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Quali sono le alternative alla separazione consensuale e giudiziale?

Posso separarmi o divorziare senza andare in Tribunale? Come fare e quando è possibile?

Questo post nasce con l’obiettivo di analizzare i metodi alternativi delle controversie in materia di famiglia, in particolare nei casi di separazione e/o divorzio. Nello specifico, l’obiettivo sarà quello di spiegare al lettore circa la possibilità di addivenire ad una separazione, divorzio o di modifica delle stesse condizioni di separazione e divorzio, adoperando un metodo alternativo al tradizionale deposito del ricorso presso il Tribunale di competenza.

Cercherò, dunque, di spiegarti con un linguaggio semplice e familiare se potrai separarti o divorziare senza andare in Tribunale? Cosa sono i metodi alternativi delle controversie? Quando sono stati introdotti? Se posso separarmi tramite negoziazione assistita? Cosa si intende per negoziazione assistita? Posso chiedere la separazione dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile? Cosa significa mediazione familiare? Posso chiedere una consulenza legale online?

Se sei interessato e vuoi conoscere le risposte alle precedenti domande  non ti resta che continuare a leggere questo post.

Cosa si intende per metodo alternativo delle controversie (ADR)?

Iniziamo subito dal primo punto, e quindi dal chiarire il significato di risoluzione alternativa delle controversie.  Tale espressione si riferisce alla risoluzione di una controversia fuori dalle porte di un Tribunale con l’assistenza di un soggetto/i imparziali.

Le iniziali ADR identificano testualmente il seguente acronimo, Alternative Dispute Resolution, ovverosia, metodi di soluzione delle liti alternativi al tradizionale procedimento giudiziale.

Soprattutto negli ultimi anni, i predetti iter stragiudiziali si sono estesi maggiormente e utilizzati con maggiore frequenza. Il motivo è sicuramente da rinvenire nella lentezza dei Tribunali italiani e per l’enorme carico dei procedenti pendenti in ogni singolo Tribunale di competenza.  A tal proposito, la risposta del legislatore è stata quella di utilizzare con ripetitività gli strumenti  di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha provveduto ad introdurre l’iter di mediazione e successivamente con il decreto legge n. 132 dell’anno 2014, si instaura il procedimento di negoziazione assistita.

Vediamo insieme di cosa si tratta!

Che cos’è la negoziazione assistita?

Grazie all’entrata in vigore del decreto legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, tutti i soggetti interessati che non dispongono dei requisiti previsti per concludere un accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile e vogliono separarsi o giungere al divorzio in maniera consensuale, possono accantonare il tradizionale ricorso da depositare in Tribunale per intraprendere un percorso alternativo, sicuramente più snello e veloce, che prende il nome di negoziazione assistita.

Arrivati sino a questo punto, potresti chiederti: se non dovrò rivolgermi ad un Tribunale, conseguentemente, i miei diritti non saranno tutelati da un Giudice terzo e chi lo farà al suo posto?

E’ qui che entra in gioco il ruolo cruciale dell’Avvocato.

In un’ottica di alleggerimento dell’intero sistema giudiziario, nel 2014 il legislatore introduce un metodo alternativo alla risoluzione delle controversie, nel nostro caso, un canale alternativo per dirimere separazioni e/o divorzi tra le parti, caratterizzato dall’operato attivo dell’avvocato o di avvocati in sostituzione all’attività del giudice. I due o più avvocati dovranno, ad ogni modo, comportarsi con imparzialità e garantire, parimenti, la correttezza e legalità del procedimento di separazione o di divorzio avanzato.

Negoziazione assistita: quale la procedura da seguire?

Ma come comportarsi e soprattutto cosa fare per procedere tramite lo strumento della negoziazione assistita?

La procedura prende avvio con un invito alla negoziazione assistita specificandone l’oggetto e il termine di invio della risposta, con l’avvertimento che la mancata risposta sarà considerata al pari di un rifiuto. Nel caso di esito positivo, la procedura prende avvio con convenzione per mezzo della quale le parti in causa, si impegnano a collaborare tra loro secondo le regole di buona fede e lealtà reciproca

Segue, la sottoscrizione dell’accordo di separazione e/o divorzio o modifica delle decisione intraprese durante la precedente separazione o divorzio.

L’accordo, sotto pena di nullità, dovrà essere redatto in forma scritta, indicando, altresì, il termine non inferiore a giorni 30 e né superiore a 3 mesi, prolungabile di ulteriori 30 giorni, periodo entro il quale va siglato l’accordo con entrambe le firme delle parti, autenticate dai rispettivi avvocati.

Pertanto, una volta inoltrato l’invio facoltativo alla negoziazione e redatta la convenzione si procedere alla redazione dell’accordo dei coniugi, all’interno del quale saranno indicate le decisione assunte dagli stessi, sia dal punto di vista patrimoniale, personale e di affidamento della prole.

Il raggiungimento dell’accordo deve necessariamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione posto in essere dagli stessi avvocati che per tale fattispecie si sostituiscono al tentativo di conciliazione obbligatorio esercitato anche dal Presidente del Tribunale durante la prima udienza di comparizione delle parti.

L’intesa dovrà riportare la dichiarazione degli avvocati che l’accordo non violi i diritti indisponibili, rispettoso delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Alla sottoscrizione dell’accordo sarà allegato anche il mandato conferito a ciascun avvocato in aggiunta di convenzione, accordo e produzione documentale che saranno in prosieguo trasmessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l’approvazione necessaria per il seguente invio all’Ufficio dello Stato Civile dove è stato trascritto il matrimonio.

A cosa serve la Mediazione familiare?

La mediazione familiare fa parte degli strumenti di ADR, ovvero, Alternative Dispute Resolution,  che testualmente tradotto significa Risoluzioni alternative delle Dispute, cioè una dei modi che consente al soggetto di risolvere una controversia senza passare per il Tribunale.

La mediazione familiare, tuttavia, consente alle coppie e/o alle famiglie di risolvere i conflitti e le tensioni familiari per mezzo di un professionista avvocato che fa da mediatore, semplificando il dialogo tra le parti. L’obiettivo primario sarà quello di raggiungere il miglior risultato relativamente all’affidamento dei figli, soprattutto se minori di età.

Il mediatore familiare, quindi,  in qualità di terzo imparziale ha l’obiettivo di facilitare il procedimento di separazione o di divorzio tra le parti coinvolte. Rappresenta, pertanto, una vera e proprio alternativa concreta al normale sistema giudiziario.

La coppia sarà spinta dal mediatore stesso a strutturare le intese che meglio rispondono a tutte le loro  esigenze familiari. I coniugi potranno considerarsi come i protagonisti delle loro decisioni e per tale motivo ciascuna parte dovrà essere personalmente presente agli incontri, che saranno un minimo di 3 e un massimo di 12/13 con il mediatore.

Chi sono i destinatari della mediazione familiare?

La mediazione familiare si rivolge a tutte le coppie o nuclei familiari  con o senza figli che saranno accompagnati durante la fase di separazione, divorzio o necessità di modificare le condizioni confermate precedentemente  in fase di separazione o di divorzio.

Come funziona la separazione dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile?

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 162 del 2014 i coniugi che intendo separarsi possono presentarsi anche di fronte all’ufficiale di Stato Civile del Comune,  dando luogo ad un accordo si separazione, divorzio o di modifica delle precedenti e concordate condizioni.

Dove può essere presentata la richiesta?

La richiesta può essere presentata al Comune di residenza di uno dei coniugi, al Comune di celebrazione del matrimonio o ancora, al Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.

I soggetti che potranno scegliere tale modalità di separazione dovranno rispettare delle condizioni o requisiti preliminari: i coniugi non devono avere figli minori, figli  maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti.

L’intesa non potrà determinare trasferimenti patrimoniali né stabilire un assegno periodico di pagamento nei confronti di uno dei coniugi.

 Separazione o divorzio dinnanzi all’ufficiale di Stato Civile: la fase iniziale

Inizialmente i coniugi o anche uno solo di essi deve presentarsi dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al fine di far presente la volontà di separasi o divorziare o di modificare le antecedenti condizioni di separazione o di divorzio. Seguentemente, sarà acquisita la documentazione necessarie per procedere all’iter e per comprovare i requisiti delle parti e le condizioni da rispettare previste dalla legge.

Acquisiti i documenti, l’ufficio provvederà a fissare una data previo consulto con i soggetti interessati.
Entrambe le parti nel giorno prestabilito dovranno presentarsi di persona, dinnanzi all’ufficiale di stato civile muniti di un valido documento di riconoscimento per sottoscrivere l’accordo. L’assistenza da parte di un avvocato risulta facoltativa, quindi, saranno le stesse parti o una parte a decidere se farsi assistere o meno da un avvocato.

Non prima dei 30 giorni dalla firma dell’accordo, in un giorno concordato con l’ufficio competente i coniugi dovranno presentarsi per comunicare sempre all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore conferma di procedere, confermando la validità stessa dell’accordo. L’assenza dei coniugi sarà valutata come mancata conferma dell’intesa raggiunta.

Consigli pratici

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Dott.ssa  Fiorella Belcore

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