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Revoca del testamento. In quali casi può essere fatta?

Come può avvenire la revoca di un testamento. L’ultimo caso ammesso dalla Cassazione.

Il testamento è un istituto largamente disciplinato dal nostro sistema giuridico ed è senza dubbio il metodo preferito dal legislatore in materia di successione, non soltanto perché come dicevano i latini “verba volant scripta manent”, ma perché si tende a dare maggior rilievo alla volontà del singolo, soprattutto se questi deve decidere sulla futura sorte dei suoi beni. Il codice disciplina diverse tipologie di testamento al fine di consentire al de cuius (il defunto) di poter disporre dei suoi beni dopo la morte come meglio crede e nelle tipologie che più gli convengono.

Tuttavia, qualsiasi tipo di testamento che il de cuius decida di porre in essere, trova come presupposto indispensabile che le diposizioni in esso contenute non ledano gli eredi legittimi nella quota necessaria a loro spettante (sul punto ved. Articolo Successione Legittima, Testamentaria e Necessaria). Per il resto il testatore è libero di disporre in parte o in tutto del suo patrimonio dandone indicazione specifica mediante testamento.

Ma cosa succede se il testatore cambia idea sul testamento? Il testamento può essere revocato? Come e in quali casi può avvenire la revoca del testamento? Quante tipologie di testamento esistono?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande, continua a leggere l’articolo in cui vengono elencate sinteticamente le tipologie di testamento e di seguito spiegati i casi nei quali il testamento può essere revocato, con una piccola specifica su un ultimo caso di revoca ammesso dalla Cassazione.

Il testamento: le tipologie di testamento.

Il testamento, ai sensi dell’articolo 587 del codice civile, è un atto revocabile, nel quale un soggetto dispone in tutto o in parte delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Il testamento è un atto unilaterale e non ricettizio, in quanto posto solo da testatore e non necessita di accettazione. Deve essere posto in essere, a pena di nullità, secondo le modalità previste dell’articolo 601 e seguenti del codice civile.

Le tipologie tipiche di testamento sono:

Testamento olografo: è espressamente previsto dall’articolo 602 c.c. ed è sicuramente la forma più semplice di testamento poiché necessita soltanto della sottoscrizione e della data apposte però direttamente dal testatore, quindi, il testamento deve essere redatto di pugno dal de cuius e dallo stesso firmato.

N.B. questa forma di testamento non può essere annullato mediante disconoscimento della scrittura privata, ma solo ricorrendo alla querela di falso (sul punto ved. Articolo disconoscimento della scrittura privata e querela di falso). Cosi previsto dalla Cassazione a sezioni Unite del 2010 nella sentenza n. 15169.

Testamento Pubblico: è espressamente previsto dall’articolo 603 c.c. ed è la forma più tipica e più pura dell’istituto. È ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e il testatore dichiara davanti a questi le sue volontà, il notaio si occupa di redigere per iscritto le volontà del de cuius, per darne poi definitiva lettura dinnanzi a tutte le parti. Il testamento così formulato deve essere sottoscritto dal notaio che l’ha redatto, dai testimoni, e dallo stesso testatore con apposizione precisa della data.

Testamento Segreto: è espressamente previsto dall’articolo 604 c.c. ed è la forma di testamento forse meno solenne delle succitate. Può essere scritto dal testatore o da un terzo o in parte da entrambi o mediante ausili meccanici. Se è scritto di pugno dal testatore deve essere da questi sottoscritto, se è scritto da terzi, colui che ha fatto testamento dovrà apporre la sua firma in ogni foglio. Se il soggetto non può sottoscrivere alcunché deve recarsi dal notaio per autenticarne le volontà.

La revoca del testamento.

Il legislatore, come abbiamo già detto, tende a dare priorità alle volontà del de cuius e quindi lascia a quest’ultimo la facoltà di poter cambiare idea fino al momento della sua morte.

Pertanto il testatore può liberamente anche revocare il testamento, indipendentemente dalla forma in cui esso è stato redatto. Tale principio è sancito dall’articolo 679 c.c. che dichiara esplicitamente il divieto del testatore di rinunciare alla facoltà di poter revocare o modificare le sue disposizioni testamentarie.

La revoca del testamento può dunque essere espressa o tacita:

È espressa nel caso di redazione di testamento successivo che revoca il precedente o comunque mediante atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni in cui il soggetto dichiara di voler revocare in tutto o in parte le disposizioni testamentarie.

È tacita nel caso di testamento successivo con disposizioni palesemente in contraddizione con quelle poste del testamento precedente, o se il testatore aliena i beni oggetto di testamento, o se il testatore sottrae fisicamente il testamento segreto o chi lo deteneva, o ancora in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo (da parte del testatore).

Un ulteriore causa di revoca che opera di diritto è prevista nell’articolo 687 c.c. in caso di sopravvenienza di figli. In particolare nel caso in cui il testamento sia stato fatto dal testatore in epoca antecedente alla sopravvenienza di figli, cioè il testatore non sapeva ancora di averne “sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio”.

Opera quindi una specie di presunzione di diritto, secondo la quale se il soggetto avesse saputo di avere figli avrebbe sicuramente disposto in loro favore lasciando i propri beni ai suoi discendenti.

La ratio va ricercata nella tutela della prole che opera in ogni ambito, e che riscontriamo anche in questa sede, in virtù del fatto che i figli sono eredi legittimari del de cuius e come tale devono essere tutelati (se vuoi conoscere chi sono gli eredi del de cuius richiedi qui uno stato di famiglia storico).

Ultima annotazione merita una sentenza recente della Corte di Cassazione pronunciata il 21 Maggio del 2019 n. 13680 secondo la quale “La sopravvenienza di figli, idonea a giustificare la revoca del testamento, ricorre anche quando venga esperita vittoriosamente nei confronti del testatore l’azione di accertamento della filiazione, senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest’ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza”.

Da qui, si deduce allora un ulteriore novità, che la revoca del testamento opera di diritto non soltanto quando il testatore viene a sapere della sopravvenienza di figli nel momento in cui è ancora in vita, ma anche quando è accertata l’esistenza di un figlio anche dopo la sua morte.

La novità suddetta ci consente di chiudere l’articolo con una azzeccata citazione del celebre scrittore latino Publilio Siro “Chi è erede per nascita è più sicuro di chi lo è per testamento.”

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Dott.ssa Martina Cardia

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