Al momento stai visualizzando Successione Legittima, Necessaria e Testamentaria

Successione Legittima, Necessaria e Testamentaria

Cos’è la successione: successione legittima e necessaria e successione testamentaria.

“Tutto quello che ho, l’ho ereditato. Ha fatto tutto mio nonno. Devo tutto al diritto di proprietà e al diritto di successione, io vi ho aggiunto il dovere della responsabilità.” Cit. G. Agnelli

Spesso la successione è vista come una manna dal cielo per gli eredi, intesa come il più semplice mezzo per arricchirsi. Tuttavia, non si può ridurre la successione a un mero mezzo per incrementare la propria ricchezza, posto che non sempre ciò che viene lasciato dal defunto è un patrimonio attivo.

Inoltre, vi sono delle modalità che devono essere rispettate affinché la successione possa avvenire correttamente.

Il nostro ordinamento, infatti, tratta l’istituto giuridico della successione con la massima cura, in quanto sembrerebbe sorgere la necessità affinché la successione abbia luogo.

Tale necessità risiede nel fatto che al momento della morte di un soggetto sorge una specie di esigenza negativa, cioè, evitare che un patrimonio resti privo del titolare.

Per di più non possono essere trascurati gli interessi dei familiari del defunto e gli interessi di eventuali creditori dello stesso. Il diritto tende dunque a garantire una continuità dei rapporti giuridici preesistenti alla morte di un soggetto.

Ma, come avviene la successione? Cos’è la successione legittima e in cosa si distingue dalla successione necessaria? In cosa consiste la successione testamentaria?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo, in cui viene trattata in generale la successione del de cuius a causa di morte e in particolare si spiega la differenza tra successione legittima e successione necessaria, e si specifica come avviene la successione testamentaria.

La successione a causa di morte: successione a titolo particolare e universale

Nel momento in cui un soggetto muore, quest’ultimo viene definito “de cuius” come da tradizione proveniente dal diritto romano.

In ragione del fatto che viene meno la capacità giuridica del defunto il diritto decide di trasferire i diritti dello stesso ai soggetti ad esso più vicini (in genere parenti) che vengono definiti eredi.

N.B. se alla morte del defunto gli eredi non sono certi può essere richiesta una visura di rintraccio eredi.

I rapporti giuridici trasmessi vengono definiti legalmente “eredità”.

Non tutti i diritti del de cuius sono trasmissibili: non possono essere trasferiti i diritti cosiddetti “della personalità” ovvero quelli legati direttamente alla persona (“intuitus personae”) quali diritto al nome, all’integrità fisica ecc…

Faranno parte dell’eredità i diritti di natura patrimoniale “reale” eccetto il diritto di usufrutto, uso e abitazione i quali si estinguono con la morte del soggetto perché sono “intuitus personae”.

Fanno anche parte dell’eredità i rapporti di natura patrimoniale “personale” ovvero i diritti di credito, salvo il diritto agli alimenti, contratto di mandato e tutti i contratti che non possono essere attribuiti per loro natura a persona diversa dal soggetto defunto.

E in ultimo anche i diritti potestativi sono oggetto di eredità.

Specificatamente quindi l’erede sarà titolare dei rapporti giuridici del de cuius sia attivi che passivi.

Per quanto attiene al patrimonio trasferibile è possibile che il de cuius disponga che non tutto il patrimonio vada ad un solo soggetto, ma che possa essere ripartito tra più soggetti.

A questo punto occorre distinguere cosa siano la successione a titolo particolare e la successione a titolo universale:

• La successione a titolo particolare, si ha nel momento in cui un soggetto subentra soltanto in alcuni rapporti giuridici specificati e tale soggetto è propriamente detto “legato”.

• la successione a titolo universale si ha quando un soggetto subentra al defunto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ( o in una quota degli stessi) , tale soggetto è propriamente “erede”.

La successione a titolo universale può avvenire sia per legge c.d. successione legittima, sia mediante testamento c.d. successione testamentaria; il legato invece può essere istituito soltanto per testamento.

La successione legittima

Il diritto permette ad un soggetto di poter intestare il suo patrimonio fino al momento della propria morte.

Tuttavia, se il singolo non ha disposto dei suoi beni mediante testamento (“successio ab intestato” = successione senza testamento), o se ne abbia disposto solo in parte, lasciando una porzione del patrimonio “scoperto”, l’ordinamento giuridico supplisce al defunto disponendo dell’eredità al suo posto mediante l’applicazione di regole giuridiche stabilite nel codice civile.

Il criterio secondo cui l’ordinamento dispone dei beni ereditari è basato sulla “solidarietà familiare”, presumendo che il de cuius avrebbe lasciato i suoi beni a i suoi parenti più prossimi.

I parenti in questione vengono definiti “successibili” e sono definiti nell’articolo 565 del codice civile.

Le categorie successibili sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, i genitori del figlio naturale. In mancanza dei suddetti parenti successibili (la parentela non può essere estesa oltre il sesto grado) ai sensi dell’articolo 586 c.c. l’eredità sarà devoluta allo Stato.

La successione legittima non può essere estesa a parenti oltre il terzo grado.

In particolare: al coniuge spetta l’intera eredità se non concorre con altri successibili; metà del patrimonio del defunto in presenza di un solo figlio; un terzo se concorre alla successione con più figli; due terzi se concorre con ascendenti o fratelli.

I figli, invece, subentrano in parti uguali tra loro (senza alcuna distinzione tra figli naturali o adottivi) ed escludono gli ascendenti e/o eventuali fratelli dalla successione (i quali rientrano quindi solo se il soggetto non ha generato alcuna prole).

Fondamento di tali regole è la tutela della famiglia dettata dall’articolo 29 della Costituzione.

La successione necessaria

Perfettamente coerente alle regole che sostengono la successione legittima è l’istituto della successione necessaria.

Al soggetto che deve disporre del suo patrimonio prima della sua morte il diritto consente sì un’autonomia tale da poter decidere come meglio crede sulla sorte della sua eredità, ma lo stesso non può in alcun caso ledere i diritti spettati ad alcuni successibili definiti dal diritto “legittimari” e tassativamente indicati dalla legge.

In particolare, il codice civile nell’articolo 536 stabilisce espressamente che quando vi siano questo tipo di successibili a quest’ultimi deve essere necessariamente riconosciuta una parte (detta quota) del patrimonio del de cuius.

La porzione di patrimonio (quota) suddetta viene chiamata “quota di legittima” o anche “riserva di legittima” a cui quindi hanno accesso soltanto alcune categorie di successibili ovvero: coniuge, figli naturali/adottivi/legittimi eventuali discendenti dei figli e gli ascendenti.

La ratio, è quella di tutelare i parenti più prossimi del defunto, al fine di evitare che lo stesso lasci per testamento il suo patrimonio ad estranei.

Le norme che regolano l’istituto della successione legittima sono inderogabili. La quota legittima è anche detta “quota mobile” perché varia seconda del patrimonio ereditario e del numero di eredi.

Ai sensi dell’articolo 457 c.c., la quota legittima è intangibile ed il testatore non può imporre alcun peso o condizione sulla stessa. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’intangibilità in questione deve essere intesa dal punto di vista quantitativo, ovvero, il legittimario non ha il diritto di ricevere dei beni specifici ma ha piuttosto un diritto a ricevere beni che hanno un valore corrispondente alla quota che gli spetta.

Quindi all’apertura di una successione (ovvero alla morte del de cuius) si potrà prospettare questa ipotesi: una parte di patrimonio detta “disponibile” di cui il testatore ha disposto a favore di uno o più legati, e una parte di patrimonio detta “legittima” che comprende le quote intangibili dei successibili legittimari e che di diritto riceveranno le categorie suddette.

Se il legittimario viene leso nella sua quota legittima egli può procedere giudizialmente con l’azione di riduzione e l’azione di restituzione.

N.B. L’apertura di una successione presuppone la necessaria esibizione di un Certificato di Morte (richiedi qui certificato di morte).

La successione testamentaria

La successione testamentaria è la più ampia espressione dell’autonomia privata consentita al singolo individuo nel disporre dei propri beni dopo la sua morte.

La successione per testamento, infatti, prevede che le disposizioni sui beni del de cuius siano descritte dallo stesso all’interno di un documento detto “testamento”. L’articolo 587 del codice civile definisce il testamento come “un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).”

Quindi, secondo la norma suddetta, il testamento può essere revocato dal testatore in ogni momento (entro il giorno della sua morte). La ratio è quella di concedere al testatore la possibilità di poter cambiare idea fino all’ultimo momento ed è nulla qualsiasi clausola che escluda tale possibilità (v.d. articolo divento di patti successori).

Il testamento è definito negozio giuridico mortis causa ed è unilaterale e non ricettizio poiché è giuridicamente capace di produrre effetti senza che vi sia alcuna adesione esterna o sia portato a conoscenza di soggetti in particolare. Questo tipo di atto è personalissimo, in quanto solo il diretto interessato può fare testamento.

Uno dei vantaggi del testamento è che questo documento non si limita a disporre solo sui beni patrimoniali del de cuius ma può validamente contenere anche delle disposizioni di natura personale: ed esempio designazione di un tutore, oppure riconoscimento dei figli naturali ecc..

N.B. il testatore può validamente disporre nel testamento anche il riconoscimento di un figlio naturale (sconosciuto prima), in tal caso, gli eredi potranno richiedere un certificato di nascita di quest’ultimo (richiedi qui certificato di nascita) al fine di una verifica o anche per conoscerne l’identità.

Il testamento può essere suddiviso in tre forme:

· Testamento Pubblico: redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (il notaio alla morte del de cuius ne da conoscenza degli eredi e pubblica il testamento);

· Testamento Olografo: redatto datato e sottoscritto dal solo testatore (può essere conservato da un notaio);

· Testamento Segreto: redatto in parte dal testatore e in parte dal notaio e resta segreto nelle sue disposizioni (composto dalla scheda testamentaria redatta dal testatore e in cui dispone dei suoi beni e dall’atto di ricevimento redatto dal notaio in cui quest’ultimo afferma che la scheda testamentaria gli è stata data dal testatore alla presenza di due testimoni).

Dopo la morte del testatore è necessario rendere pubblico il contenuto del testamento, ciò avviene mediante la pubblicazione dello stesso che deve essere eseguita anche per il testamento olografo e per il testamento segreto.

Infatti ai sensi dell’articolo 620 del codice civile colui che si trova in possesso di un testamento olografo ( alla morte del de cuius) ha il dovere di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione, se invece lo stesso testamento è conservato dal notaio deve provvedere quest’ultimo alla pubblicazione.

Per quanto riguarda il testamento segreto, il notaio alla morte del testatore e alla presenza di due testimoni, apre la dichiarazione testamentaria (scritta dal de cuius le cui disposizioni sono rimaste segrete fino a quel momento), redige il verbale in cui viene descritto lo stato del testamento e riportate le disposizioni del testamento. Dopo, il notaio firma il verbale e fa sottoscrivere il testamento anche ai testimoni per poi procedere alla pubblicazione.

In ogni caso il notaio che custodisce il testamento alla morte del de cuius deve comunicare agli eredi a lui noti ( nel caso di testamento pubblico/ olografo ) l’esistenza stessa del testamento.

L’esecuzione del testamento normalmente spetta all’erede che abbia accettato l’eredità (in caso d’incertezza l’eredità viene detta “giacente” – v.d. articolo eredità giacente) oppure ad un esecutore testamentario (anche diverso dall’erede) il quale, previa accettazione, vigila (ai sensi dell’articolo 700 c.c. e s.s.) affinché le disposizioni testamentarie vengano eseguite correttamente, e ove occorresse, darne lui stesso esecuzione.

Se le disposizioni testamentarie sono di dubbie, il principio da seguire secondo il nostro ordinamento deve essere quello di “interpretare nel modo più fedele possibile la volontà del testatore”.

Per concludere, la successione testamentaria è il metodo di successione preferito dall’ordinamento, in quanto è la più chiara manifestazione della volontà del de cuius di disporre del proprio patrimonio accumulato in vita. Fermo restando che la successione testamentaria deve rispettare il limite della successione necessaria e può essere integrata (ove le disposizioni testamentarie siano errate o insufficienti) dalla successione legittima.

Se ti è piaciuto l’articolo condividilo, se vuoi contribuire alla discussione lascia un commento.

Dott.ssa Martina Cardia

Lascia un commento