Il disconoscimento della paternità. Termini e condizioni proporre l’azione. La recente cassazione.
Quando due coniugi danno alla luce un bambino è sempre una gioia: il figlio viene visto come il coronamento dell’amore tra i due che ha dato origine ad una nuova vita. Il frutto concepito da marito e moglie in costanza di matrimonio è il figlio biologico della coppia. Al bambino viene riconosciuto lo status di figlio legittimo e prende di conseguenza il cognome del padre oltre al vedersi riconosciuti tutti i diritti derivanti dalla filiazione.
Opera nel mondo giuridico una specie di presunzione secondo la quale un soggetto nato da una coppia sposata è figlio dei due coniugi.
Tuttavia la presunzione in questione non sempre ha ragione di operare. Per rendere l’idea usiamo un’antica massima latina “mater semper certa est, pater numquam , letteralmente significa che la madre è sempre certa il padre mai. Si capisce la ragione: è la madre a partorire il bambino che porta in grembo e questo garantisce la veridicità biologica della maternità, ma nulla accerta la paternità se non un’analisi del DNA, e il bambino quando viene al mondo non sempre assume immediatamente le somiglianze genetiche proprie del padre e della madre.
Pertanto cosa succede se vi sia un elemento di confusione della paternità? È possibile da parte del padre presunto disconoscere un figlio? In quali termini e condizioni si può proporre l’azione di disconoscimento?
Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo in cui viene descritto l’istituto del disconoscimento della paternità ai sensi del codice civile e come e in quali termini tale azione possa essere esercitata con una piccola specifica sul punto da parte della recente Corte di Cassazione.
Il disconoscimento della paternità.
Il diritto disciplina l’istituto negli articoli 243 bis e seguenti del codice civile.
Quindi è espressamente prevista dal legislatore la possibilità da parte del genitore di disconoscere il figlio.
Questo in virtù del fatto che la presunzione di paternità dell’articolo 231 c.c. ovvero “il marito è il padre del figlio nato in costanza di matrimonio”, non è assoluta e opera quindi fino a prova contraria che appunto può essere fornita esercitando un’azione specifica rubricata “disconoscimento della paternità”.
L’articolo 243 bis testualmente recita “L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità”.
Tale azione tende ad accertare la non esistenza di un rapporto biologico tra il figlio e il presunto padre.
Il vecchio articolo 235 c.c. ormai abrogato, elencava tassativamente i casi in cui poter chiedere il disconoscimento. Ciò era reso possibile soltanto “se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita; se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.”
L’articolo è stato abrogato mediante il decreto legislativo n.154 del 2013.
N.B. prima della riforma del ’75 era riconosciuto nel codice penale il reato di adulterio da parte della moglie che tradiva il marito.
Oggi i casi previsti per proporre il disconoscimento sono elencati insieme ai termini per proporre l’azione all’interno dell’articolo 244 c.c., che in realtà pone come presupposto principale per proporre l’azione il fatto che l’attore riesca a dimostrare la mancanza di un legame biologico tra padre e figlio.
La prova della mancanza di un legame biologico tra padre e figlio è il test del DNA , disposta dal giudice in giudizio, ed è sicuramente la modalità più sicura volta ad accertare che il padre e il figlio non hanno lo stesso sangue.
Termini e condizioni per il disconoscimento
Come sopra già specificato, dopo l’abrogazione dell’articolo 235 c.c., le condizioni di proponibilità dell’azione sono specificate nell’articolo 244 c.c. che elenca coloro che sono legittimati a proporre il disconoscimento e in quali termini possano esercitarlo.
Il presupposto preso in considerazione dall’articolo è l’impotenza di generare da parte del marito al momento del concepimento.
Il primo comma prende in considerazione l’azione proposta dalla madre che deve essere esercitata entro sei mesi dalla nascita del figlio, ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza del marito.
Il marito può esercitare l’azione entro un anno dalla nascita (del figlio) se lo stesso si trovava nel luogo in cui il presunto figlio è stato partorito, se non si trovava nello stesso luogo, l’azione può essere esercitata dal giorno in cui il marito è ritornato, oppure dal giorno in cui il presunto padre è venuto a conoscenza della sua impossibilità di generare o dell’adulterio della moglie. Nei casi suddetti, i termini di proponibilità dell’azione non possono comunque superare i cinque anni dal giorno della nascita.
Da parte del figlio maggiorenne l’azione può essere proposta in qualsiasi momento ed è imprescrittibile. Se il figlio è minore l’azione può essere proposta da un pubblico ministero o da altro genitore e se lo stesso ha raggiunto i quindici anni di età può essere proposta da un curatore speciale.
In caso di morte del figlio l’azione può essere proposta anche dal coniuge o dai suoi discendenti esibendo davanti al giudice il certificato di morte (richiedi qui certificato di morte), il termine decorre dalla morte del figlio e può essere esercitato entro un anno.
N.B. Nel giudizio di disconoscimento della paternità in ogni caso madre e figlio sono litisconsorti necessari in giudizio.
Per chiarezza, occorre citare una recente sentenza della Corte di Cassazione del 11 giugno 2019 n. 15727 secondo la quale la tempestività dell’azione va provata dall’attore “ Stante la natura decadenziale del termine previsto dall’art. 244 c.c., che afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice, a norma dell’art.2969 c.c., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l’attore fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto.”
Se il giudizio si conclude con il disconoscimento della paternità, questo comporterà la perdita dello status di figlio e quindi non soltanto lo stesso uscirà dallo stato di famiglia (richiedi qui certificato di stato di famiglia) ma conseguentemente perderà il diritto ad utilizzare il cognome del padre e ad essere dallo stesso assistito e mantenuto (doveri genitoriali), e ovviamente verranno meno anche dai diritti successori.
Concludiamo l’articolo con una riflessione di Dostoevskij “Chi genera non è ancora padre, un padre è chi genera e chi lo merita.”
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Dott.ssa Martina Cardia
Buongiorno chiedevo se posso aprire la pratica del disconoscimento adesso questo soggetto ha 21 anni ei io non lo conosco
Salve il mio compagno ha scoperto 1 mese fa’ che il figlio di 16 anni non e’ suo,
E’ possibile aprire un azione legale per disconoscimento,chiedere tutti i danni?