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L’assegno di mantenimento: quando e a chi spetta?

La separazione, sia essa di tipo consensuale che giudiziale, determina una sospensione del vincolo matrimoniale e del complesso di doveri gravanti in capo ai coniugi, quale quello di convivenza o di fedeltà.

Costituisce, tuttavia, una fondamentale eccezione rispetto a tale previsione il dovere di assistenza materiale, che, nonostante la separazione, continua ad avvincere i coniugi: è proprio la sussistenza di tale obbligo a giustificare la disposizione del cosiddetto assegno di mantenimento.

Ma quale dei due coniugi avrà diritto al riconoscimento di tale beneficio? E a quali condizioni? Questo articolo analizzerà in maniera sintetica ed esaustiva l’istituto in questione, fornendo una risposta agli interrogativi appena individuati.

Le caratteristiche e finalità del mantenimento.

L’art 156 del nostro Codice Civile statuisce, al primo comma, che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.”.

Il mantenimento costituisce, dunque, una prestazione assistenziale, finalizzata sostanzialmente a garantire un sostegno economico alla parte beneficiaria.

Chi è il soggetto che ha diritto al mantenimento?

Secondo quanto previsto dal legislatore, l’avente diritto al mantenimento è il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione –  l’addebitamento viene di regola disposto in considerazione del comportamento assunto dal coniuge, che risulti essere contrario ai doveri che derivano dal matrimonio – e che non disponga di adeguati redditi propri. Sono considerati “adeguati”, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,  n. 12196/2017).

In virtù di quanto appena evidenziato, appare peraltro evidente come l’attribuzione dell’assegno di mantenimento non sia, quindi, subordinata ad una effettiva condizione di bisogno del coniuge richiedente, intesa come carenza assoluta di quanto necessario a soddisfare i suoi bisogni primari: tale circostanza consente di distinguere l’istituto in esame da quello dell’obbligazione degli alimenti, posto che, a differenza di quest’ultima (per sapere di più sull’obbligazione degli alimenti clicca qui *link articolo da me precedentemente redatto sull’argomento) l’assegno di mantenimento è finalizzato a garantire all’ex (e agli eventuali figli della coppia) la conservazione dello stile di vita sostenuto sino a quel momento, prescindendo da uno stato di bisogno.

In quale misura è dovuto l’assegno di mantenimento?

Nel caso in cui la separazione tra i due coniugi avvenga consensualmente (leggi di più sulla separazione consensuale qui), la misura del mantenimento viene di regola definita di comune accordo direttamente dagli interessati.

Nel caso di separazione giudiziale (leggi di più sull’argomento qui) ovvero laddove in sede di separazione consensuale non si raggiunga un accordo circa l’entità o l’imputabilità della prestazione di mantenimento da effettuare, sarà compito del giudice definire il soggetto tenuto al soddisfacimento della prestazione e  determinare l’ammontare della stessa. La misura della prestazione da eseguire deve essere fissata tenendo conto delle circostanze e dei redditi del soggetto obbligato, oltre che dei bisogni del beneficiario.

Al momento della definizione della separazione, il Giudice può altresì imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dall’art 155 e ss del Codice Civile.

Quali documenti produrre ai fini dell’assegnazione del mantenimento?

Pur non essendo previste specifiche prescrizioni sul punto, nel corso del giudizio di separazione giudiziale è buona prassi produrre:

  • la dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio;
  • documentazione attestante situazioni debitorie, come finanziamenti, mutui, ecc;
  • visure relative alle proprietà immobiliari.

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Dott.ssa Marialuisa Barillà

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