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Atto di nascita con due genitori dello stesso sesso

È possibile formare in Italia un atto di nascita con due genitori dello stesso sesso? Le questioni affrontante dalla recente giurisprudenza.

L’articolo che oggi ci vede occupati, riguarda un tema tanto delicato quanto attuale ai giorni nostri. L’argomento trattato attiene al concetto di bigenitorialità di coppie dello stesso sesso, in relazione alla possibilità di formare regolarmente un atto di nascita mediante il riconoscimento lecito di un figlio mediante tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Si capisce bene che il mondo giuridico ha fatto notevoli balzi in avanti, nel cercare di stare al passo con le modifiche sociali e mediche che si ricorrono di giorno in giorno, iniziando dal riconoscimento delle unioni omosessuali e approdando alla possibilità di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo omologo e eterologo.

Ciò non toglie che vi siano ancora dei dubbi interpretativi su questioni ancora “scoperte” che evidenziano alcune lacune normative che dottrina e giurisprudenza affrontano giornalmente.

Tra queste, senza dubbio alcuno, emerge quella relativa alla formazione di un atto di nascita nel quale vengono riconosciuti genitori appartenenti allo stesso sesso. Ci si chiede: è possibile effettuare tale atto in Italia? Sul punto si è occupato il Tribunale di Pisa con ordinanza 15 del Marzo 2018, il quale si è trovato investito della problematica suddetta.

Se vuoi conoscere il caso concreto, continua a leggere l’articolo, in cui viene preventivamente data la definizione dell’atto di nascita e di seguito brevemente riassunte le questioni di legittimità affrontate dal Tribunale di Pisa sulla formazione dell’atto di nascita da parte di due genitori dello stesso sesso.

L’Atto di nascita.

L’Atto di nascita è il documento indispensabile al fine di essere riconosciuti cittadini italiani. L’atto di nascita si forma sulla base della dichiarazione di nascita, effettuata dagli organi preposti (personale medico/ genitori) quando nasce un bambino. Pertanto, per essere completa deve riportare:

  • Nome del bambino;
  • Cognome del bambino;
  • Sesso del bambino;
  • Data e luogo di nascita del bambino;
  • Generalità di entrambi di genitori.
  • Nel momento in cui la dichiarazione di nascita viene iscritta nei registri del Comune di riferimento, diviene atto di nascita.

L’atto di nascita (richiedi qui copia integrale atto di nascita) è l’atto più completo nella vita di una persona. In esso, saranno annotati tutti gli avvenimenti più importanti riguardati la vita del nuovo nato, ad esempio: matrimonio, riconoscimento dei figli, tutela, adozione, morte ecc… (se vuoi saperne di più sull’argomento ved. Articolo “Documenti di Nascita”). L’atto di nascita è un documento ufficiale che resta in originale al comune di appartenenza.

N.B. L’Atto di nascita è cosa ben diversa dal certificato di nascita, il quale riporta soltanto le generalità della persona fisica e la sua avvenuta nascita (richiedi qui certificato di nascita) e, non essendo un documento ufficiale, può essere richiesto da chiunque in qualsiasi momento.

Il Caso affrontato dal Tribunale di Pisa. L’ordinanza del 2018

Il caso che si è trovato ad affrontare il Tribunale di Pisa riguardava la possibilità di formare un atto di nascita da parte di due persone dello stesso sesso.

Il fatto aveva ad oggetto una coppia omosessuale formata da due donne, una italiana e l’altra americana, le quali in una clinica danese avevano effettuato fecondazione assistita di tipo eterologo. Dalla fecondazione, andata a buon fine, la donna americana (gestante a tutti gli effetti), aveva dato alla luce un bambino in un ospedale italiano. Una volta effettuata la dichiarazione di nascita del neonato in cui entrambe le donne (madre gestante e madre internazionale) si auto-dichiaravano genitrici del bambino, l’ufficiale di stato civile si rifiutava di procedere all’iscrizione di avvenuta nascita dei registri del comune, in quanto le donne erano dello stesso sesso, rendendo così impossibile la formazione dell’atto di nascita del bambino. Le donne allora ricorrevano innanzi al Tribunale di Pisa per vedersi riconosciuto il diritto ad essere riconosciute entrambe genitrici del bambino e quindi alla conseguente e corretta formazione dell’atto di nascita.

La prima questione affrontata riguarda il fatto se la diversità del sesso è una condizione necessaria al fine del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Innanzi tutto, il tribunale ha rilevato che negli artt. 231, 243-bis, 250, 269 del codice civile si parla di genitorialità con riferimento al padre e alla madre, invocando spesso il concetto di paternità e maternità. Regola questa, secondo la quale, sembra che i genitori debbano essere necessariamente di sesso diverso.

In qualche modo potrebbe essere riconosciuta un’apertura a tale concetto di “genitore” facendo riferimento alla legge del 10.12.2012, n. 219, e specialmente con la riforma della disciplina dell’istituto della filiazione con il successivo d. lgs. 28.12.2013, n. 154. Queste modifiche legislative consentirebbero uno spiraglio ad un’interpretazione estensiva del concetto di genitorialità, però, anche se lette in questo senso, si precisa che il legislatore non ha mutato in termini generici il concetto di padre e madre originari. Tale mancanza, si potrebbe intrepretare o come una lacuna legislativa che il legislatore non abbia superato per rendere possibile il ricorso all’analogia (quindi riconoscendo come genitori anche coppie dello stesso sesso), oppure come una scelta voluta tesa però ad escludere tale possibilità. Il Tribunale sembrerebbe sposare l’ultima ipotesi, ricorrendo anche alla legge del 20.5.2016, n. 76, sulle unioni civili, in base alla quale il legislatore, non richiamando le norme civilistiche sulla filiazione, non ha inteso creare un collegamento tra istituto della filiazione e quello di unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Altra questione presa in considerazione, è se la diversità del sesso sia determinate per rilevare lo status filiationis del neonato a mezzo di tecniche vietate dalla legge.

E’ necessario premettere che la fecondazione eterologa è ammessa nel nostro stato a mezzo della legge n. 40/ 2012 ma, premesse determinate condizioni ed entro determinati limiti.

Uno dei presupposti indispensabili è previsto nell’articolo 4 che testualmente recita “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.” In tutti gli altri casi non è ammesso ricorrere a tale procedimento nel nostro paese.

Tuttavia, se ciò avviene in altro stato, non vi sono delle sanzioni che possano rendere punibili i soggetti che vi abbiano ricorso. Inoltre, con riferimento al consenso prestato da entrambi coloro che ricorrono alla fecondazione assistita si fa riferimento all’articolo 9 della stessa legge che testualmente recita“ Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.”

Tale assunto tutela il bambino da un possibile ripensamento di coloro che intendano ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita, ma il Tribunale di Pisa, richiama l’articolo suddetto per avvalorare il consenso e vincolare quindi i genitori al riconoscimento del bambino.

Richiamando il principio di irrevocabilità del consenso prestato per loro espressa volontà, sarebbe ammissibile ritenere vincolante il consenso prestato da una coppia dello stesso sesso e quindi, ammettere implicitamente il rapporto di filiazione. Questo anche a tutela del minore che, in mancanza di tale rapporto, vedrebbe violato il suo diritto alla bigenitorialità.

Ulteriore domanda che si pone il Tribunale riguarda le norme che disciplinano la formazione dell’atto di nascita, ovvero se le stesse debbano essere considerate “norme di applicazione necessaria”.

Partendo dall’articolo 315 c.c. che dispone sullo status di filiazione, il legislatore mediante la riforma sulla filiazione, ha disposto la possibilità per il figlio (al momento della nascita) di fare ricorso alla legge del genitore qualora questa gli conceda uno status giuridico più favorevole.

Nel caso di specie, la legge della madre americana (madre sociale), riconosce la formazione dell’atto di nascita con due genitori dello stesso. La questione sottesa riguarda il diritto internazionale privato, ovvero se la legge americana (più favorevole per il bambino) possa trovare applicazione anche nello stato Italiano. Il Tribunale però sembrerebbe essere contrario alla soluzione affermativa, in quanto le norme che disciplinano la formazione dell’atto di nascita sono norme che per loro natura “non disciplinano direttamente i rapporti fra privati, ma disciplinano l’attività della p.a. e si debbono ritenere di applicazione necessaria”, inoltre, specificatamente le norme che disciplinano la formazione dell’atto di nascita hanno“efficacia nello spazio in ragione dell’oggetto e dello scopo perseguiti” (Cass., 14.02.2013, n. 3646, infra, sez. III), e sono dette “spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate” in quanto tali devono essere considerate norme di applicazione necessaria.

Riconosciute le norme suddette come “norme di applicazione necessaria” le stesse non possono essere disapplicate in ragione della legge americana anche se più favorevole per il minore.

L’ultima problematica affrontata dal Tribunale riguarda un eventuale incostituzionalità su ill’impossibilità della formazione dell’atto di nascita del minore nato da una coppia omosessuale.

La corte costituzionale nel valutare l’incostituzionalità suddetta dovrebbe tenere presente due interessi contrapposti:

in primo luogo, l’interesse del minore, il quale non verrebbe ad essere riconosciuto come figlio a norma dell’articolo 315 c.c. e verrebbe anche leso (in contrapposizione con l’articolo 30 della Costituzione) nel suo diritto ad istaurare relazioni affettive con delle figure genitoriali. Tale lesione potrebbe essere superata dalla corte ove facesse ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari (nei casi particolari (art. 44 l. 4.5.1983, n. 184)da parte del genitore sociale.

Una questione simile è stata affrontata di recente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 272/2017. I giudici costituzionali, hanno operato un bilanciamento degli interessi in gioco (del minore e degli altri interessi di carattere generale) risolvendo la controversia ricorrendo all’istituto dell’adozione in casi particolari che costituisce un legame giuridico tra il genitore adottivo e il figlio garantendo in tal modo la tutela dell’interesse del minore.

Inoltre, l’altro interesse di rilievo riguarda le due donne, le quali invocherebbero una discriminazione tra coppie omosessuali e eterosessuali. La discriminazione consisterebbe proprio nell’impossibilità delle due donne di poter formare validamente un atto di nascita, vedendosi entrambe riconosciute come genitrici. Sul punto, la Corte dei diritti dell’uomo ha dichiarato che il ricorso alla procreazione artificiale rientra nel diritto alla vita familiare, e quindi, dovrebbe essere riconosciuto tanto a coppie eterosessuali quanto a coppie omosessuali. Tale questione non sembra essere stata superata.

Le problematiche affrontate dal Tribunale di Pisa per la questione sottesa mettono in evidenza il fatto che ancora non si possa parlare di soluzioni univoche e assolute, in quanto lo scenario legislativo italiano sembra ancora acerbo nella risoluzione delle nuove controversie sociali.

In questa sede si auspica ad una celere intervento, nello scenario legislativo italiano, nel sopperire alle lacune legislative aventi ad oggetto coppie omosessuali…dopo tutto, come dice il celebre scrittore statunitense David Leavitt “L’amore sboccia tra persone non tra sessi. Perché porsi dei limiti?”.

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Dott.ssa Martina Cardia

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