Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, effetti sul cognome.
Quando viene alla luce un bambino, la prima cosa che i genitori fanno è attribuirgli un nome.
Il diritto al nome è un diritto personale che sorge in capo al nuovo nato e, come tale, l’ordinamento giuridico deve assicurarne l’applicazione.
Per quanto riguarda il pre-nome i genitori (o il genitore) hanno un’ampia discrezionalità sulla scelta, ma cosa accade invece per il cognome?
Da tradizione il cognome attribuito al figlio/a è quello del padre, genitore del bambino, presumibilmente anche marito della madre del neonato.
Ma cosa succede se un figlio nasce fuori dal matrimonio? Come può essere riconosciuto? Quale cognome gli deve essere attribuito? Del padre o della madre? E se il padre è incerto?
Come dicevano i latini “ mater semper certa est, pater numquam”.
Ma in questa sede, ciò che rileva capire è dal punto di vista giuridico come vengono trattate determinate situazioni nel momento in cui un figlio nasce fuori dal matrimonio e quali effetti conseguano al riconoscimento relativamente al cognome.
Se vuoi saperne di più sull’argomento continua a leggere l’articolo in cui viene trattato il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio e quale cognome gli si debba attribuire.
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Prima della riforma del diritto di famiglia del ‘75, i figli nati fuori da un matrimonio erano considerati figli illegittimi e non potevano essere riconosciuti, pertanto, venivano registrati all’anagrafe come figli di nessuno. La ratio del mancato riconoscimento, era l’impossibilità di poter assumere il cognome del padre. Dopo la riforma, i figli nati fuori dal matrimonio, erano considerati comunque figli illegittimi ma potevano essere riconosciuti dal padre e assumerne il cognome.
Approdando ai giorni nostri, mediante la legge del 2012 e più specificatamente con il d.lgs n. 154/2013, lo scenario è cambiato: il decreto ha debellato il concetto di figlio illegittimo ed ha perfettamente equiparato il figlio nato in costanza di matrimonio al figlio nato fuori dal matrimonio.
Dopo aver brevemente ricostruito l’excursus legislativo dell’istituto, si può passare alla disamina dello stesso.
Nel codice civile, il riconoscimento del figlio naturale è disciplinato dall’articolo 250, che al primo comma recita “il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto nei modi previsti dall’articolo 254 c.c. dal padre o dalla madre anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente, quanto separatamente.”
La norma dà quindi la possibilità ad entrambi i genitori di riconoscere il figlio naturale, l’unico limite dettato dal disposto legislativo si trova nel comma terzo dello stesso articolo, in cui viene disciplinato il caso in cui il figlio, se minore di quattordici anni, è già stato riconosciuto da uno dei due genitori: in questa ipotesi, il riconoscimento sarà subordinato al consenso dell’altro genitore. Presupposto per il riconoscimento è aver compiuto almeno il sedicesimo anno di età.
Il riconoscimento del figlio naturale è essenzialmente una dichiarazione in cui un soggetto afferma di essere padre o madre di un’altra persona. Tale dichiarazione è solenne e irrevocabile.
Il riconoscimento può essere formalizzato mediante l’atto di nascita (richiedi qui copia integrale dell’atto di nascita), mediante testamento, con una dichiarazione dinnanzi all’ufficiale di stato civile o con altro atto pubblico, oppure giudizialmente ricorrendo al Giudice Tutelare.
La giurisprudenza nel 2006, ha inoltre sancito l’ammissibilità del riconoscimento del figlio naturale anche contro la volontà del genitore. Pertanto, un provvedimento del giudice, ordinerà al genitore che non vuole riconoscere un figlio naturale di sottoporsi al test del DNA o comunque di ricorrere ad ogni altro mezzo idoneo al fine di accertare la filiazione.
Il genitore allora dovrà necessariamente (a meno che non ci sia un comprovato e più che giustificato motivo) effettuare il test, e se quest’ultimo si rifiuta di effettuare gli accertamenti idonei, il giudice lo considererà un ulteriore prova a suo carico.
Effetti della filiazione: il Cognome del figlio naturale.
Il riconoscimento del figlio naturale comporta l’assunzione della potestà genitoriale da parte del padre o della madre di un soggetto.
In capo al figlio riconosciuto ricade un vero e proprio diritto alla sua identità personale che si estrinseca anche nell’attribuzione di un nome e di un cognome (se vuoi saperne di più sull’argomento leggi l’articolo diritto al nome).
Il figlio, neonato, se viene riconosciuto da entrambi i genitori prenderà il cognome del padre, se viene riconosciuto solo dalla madre prenderà il cognome di quest’ultima.
Se è stato riconosciuto prima della madre e poi dal padre, il figlio se maggiorenne può decidere di aggiungere il cognome del padre a quello della madre,oppure di assumere solo il cognome del padre.
Se il figlio è minorenne invece, tale decisione può essere presa direttamente dal giudice, previa audizione del minore di almeno 12 anni che abbia capacità di discernimento. L’ importanza dell’audizione del figlio, anche minorenne, si è reso obbligatorio con la convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ed in particolare nell’articolo 12.
Tuttavia, da ultimo la recente Cassazione, con pronuncia del 12 Febbraio del 2019 n.4246, ha dichiarato che “ Pur essendo l’audizione dei minori oramai divenuta un adempimento necessario nelle procedure che li riguardino, deve ritenersi, tuttavia, legittima la decisione del giudice di ometterne l’ascolto ove si tratti di minore di anni 6, che, a motivo dell’età, sia privo della capacità di discernimento”.
Quanto affermato è coerente con il principio secondo il quale, essendo il minore in tenera età non è ancora in grado di poter scegliere, e quindi la decisione del giudice può essere presa senza ordinarne l’ascolto.
In conclusione si può affermare che non esistono differenze tra figli nati in costanza di matrimonio o fuori dal matrimonio indipendentemente dal cognome che gli stessi assumano. Anche nel mondo del diritto, quindi, seppur vero è che nel momento in cui si effettua il riconoscimento di un figlio se ne assume tutta la responsabilità e gli si da un cognome sia del padre o della madre comunque sia“la nascita di un figlio è una gioia per i genitori e per il mondo” cit.Lailah Gifty Akita.
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Dott.ssa Martina Cardia