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Adozione genitori omosessuali. Lo stepchild e la maternità surrogata.

L’adozione da parte di due genitori omosessuali. Lo stepchild e la maternità surrogata negli altri stati e in Italia. Come può essere registrato nell’atto di nascita il bambino.

Con il boom delle unioni civili, rese possibili dalla novella legge del 2016, alle coppie omosessuali è stato concessa dal nostro ordinamento una fetta di tutela legislativa.

Le coppie omosessuali, possono dunque vedersi riconosciute unite civilmente grazie alle legge suddetta.

Ma le coppie dello stesso sesso, possono avere bambini? La risposta biologica è evidente, la riproduzione umana avviene esclusivamente mediante il rapporto sessuale tra un uomo e una donna. Tuttavia vi sono molteplici problematiche che possono investire il sesso maschile e quello femminile che impediscono poter procreare.

La riposta medica a queste problematiche è stata provvidenziale: il nostro ordinamento riconosce la possibilità di poter ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita. Strumento che consente la fecondazione in vitreo che poi viene impianta dell’utero della donna, al fine di consentigli una gravidanza normale e partorire un bambino. Tale possibilità è stata riconosciuta mediante la legge n.40 del 2004.

Ma cosa possono fare le coppie omossessuali per avere figli? Possono ricorrere alla fecondazione assistita e poi adottare il bambino così generato? Cos’è la maternità surrogata? Può essere registrato in un atto di nascita un figlio nato mediante maternità surrogata?

Se vuoi conoscere una risposta a queste domande continua a leggere l’articolo in cui si spiega cosa sia lo stepchild e la maternità surrogata, dove questi istituti sono leciti, e quali siano i limiti imposti dalla legge italiana.

Stepchild e la Maternità surrogata cosa sono e dove sono ammessi.

Lo stepchild è un termine inglese che indica lo stepchild adoptionche significa “adozione del figliastro”.

L’istituto consente a genitore adottivo, stabilmente sposato o convivente con il genitore biologico, di poter adottare il figlio del partner. La finalità dell’istituto è quella di stabilire una relazione affettiva riconosciuta a livello giuridico anche con il genitore non biologico.

In particolare, a tale strumento si ricorre nel caso di morte di uno dei due genitori biologici, oppure in caso di divorzio tra due persone (che abbiano avuto un figlio e poi una tra queste si sia risposata), in modo tale da rendere il figlio adottivo del genitore non biologico possibile erede dello stesso (richiedi qui visura rintraccio eredi)e consentirgli di avere altre tutele legislative, in quanto colui che adotta assume nei confronti del figlio tutti i tipici doveri e diritti derivanti dalla potestà genitoriale.

A tale strumento ricorrono spesso anche le coppie dello stesso sesso che abbiano avuto un figlio a mezzo di maternità surrogata.

La maternità surrogata è una pratica che vede coinvolte tre persone: una coppia, sia essa eterosessuale o omosessuale, e una donna che offre il suo utero al fine di portare a termine una gravidanza per conto dei due soggetti.

Tale pratica viene anche detta “utero in affitto” in quanto la gestante, una volta portata a termine la gravidanza e dopo aver dato alla luce il bambino, si impegna a riconsegnarlo alla coppia.

La gestante può essere madre naturale del bambino, se l’ovulo è suo, oppure no, se c’è stata fecondazione in vitreo tra spermatozoo e ovulo appartenenti alla coppia, in questo caso l’embrione viene poi direttamente impiantato nell’utero della donna che non assume alcun legame biologico con il bambino che porta in grembo.

Ovviamente se la coppia è dello stesso sesso vi sarà soltanto l’ovulo di una delle due donne, oppure i gameti di uno dei due uomini.

In Italia, la maternità surrogata non è ammessa, in quanto ritenuta lesiva della dignità della donna gestante e quindi contraria all’ordine pubblico. Tale divieto è espressamente sancito nell’articolo 12 al comma 6 della legge n. 40 del 2004 sulla fecondazione medicalmente assistita.

L’istituto della Maternità surrogata è molto diffuso negli Stati Uniti, legale anche in Thailandia (meta più comune per ricorrere alla maternità surrogata) Brasile, Canada, Idia, Russia/Biolorussia/Ucraina (in questi tre paesi è diffusa a scopo di lucro) Grecia (solo nei casi di infertilità accertata) Regno Unito (vietata ai single) Sud Africa, India, Belgio/Paesi Bassi (solo se esiste un legame biologico tra la i genitori e il bambino).

Lo stepchild, invece, è ammesso e legale nei seguenti stati: Stati Uniti d’America, Canada, Argentina, Brasile, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria, Islanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Israele, Uruguay, Sudafrica, Finlandia, Andorra, Colombia, Irlanda, Malta, Portogallo e Nuova Zelanda, in alcuni casi anche in Australia e Messico.

Adozione in Italia da parte di due genitori dello stesso sesso.

Dopo aver accennato brevemente cosa sia la maternità surrogata e in cosa consista lo stepchild, vediamo come la situazione è affrontata nel nostro paese.

In particolare in Italia non parliamo tanto di stepchild quanto di adozione in casi particolari ai sensi della legge n. 184 del 1983 riguardante il “diritto del minore ad una famiglia”. L’articolo 44 della suddetta legge disciplina i “casi particolari di adozione” del figlio del coniuge. Il problema che si pone adesso è il seguente: se l’adozione in casi particolari possa essere estesa anche a coppie omosessuali.

Problema questo assai dibattuto in Italia, specialmente dopo l’introduzione della legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) che nelle linee originali, oltre a riconoscere l’unione civile delle coppie omosessuali, voleva consentire alle stesse anche la possibilità di adottare, possibilità che dopo lunghi dibattiti è stata respinta. La legge in questione nulla dispone in merito, resta salvo però nella stessa legge il richiamo alle norme che disciplinano l’adozione “fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione” . Il disposto normativo, lascia pertanto aperto lo spiraglio alla giurisprudenza che può scegliere di ricondurre la fattispecie prevista dall’articolo 44 della legge n. 184/83’ anche ai casi di adozione di un minore da parte di due genitori omosessuali.

Quanto detto, è avvenuto per la prima volta con una sentenza del Tribunale di Roma nel 2014, la quale ha consentito la possibilità di adozione ad una coppia omosessuale, orientamento questo poi confermato dopo l’emanazione della legge del 2016 da altra giurisprudenza, in quanto spesso e volentieri le coppie omosessuali italiane, si recavano nei paesi in cui è consentita la maternità surrogata al fine di avere un bambino, per poi registralo in un atto di nascita italiano (richiedi qui copia integrale dell’atto di nascita), in cui gli stessi risultassero genitori (se vuoi saperne di più sull’argomento ved. Articolo “è possibile in Italia formare un atto di nascita con due genitori dello stesso sesso”) una volta tornati in patria.

Tale questione è stata recentemente ripresa dalla Cassazione, che nella sentenza n. 12193 dell’8 Maggio 2019, si è espressa su un caso aventi ad oggetto due bambini nati mediante tecnica di procreazione assistita con madre surrogata utilizzando i gameti di uno solo due genitori omosessuali (due uomini). I Genitori omosessuali dei bambini, così come erano stati riconosciuti all’estero, richiedevano la trascrizione dell’atto stesso anche nei registri italiani, la Cassazione sul punto allora ha dichiarato che “il riconoscimento di un provvedimento straniero che accerti la paternità realizzata attraverso il ricorso alla maternità surrogata contrasta con l’ordine pubblico, dovendosi riconoscere al divieto previsto dall’art. 12, comma 6°, l. n. 40/2004 l’essenziale funzione di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Le Sezioni Unite, tuttavia, pur ribadendo come la previsione del divieto di maternità surrogata costituisca il limite oltre il quale si giustifica la necessità di attribuire prevalenza all’identità genetica e biologica, sottolinea come tale interpretazione non si traduca necessariamente nella mancata considerazione dell’interesse del minore, fermo restando anzi l’obbligo di assicurare al minore una tutela comparabile a quella ordinariamente ricollegabile allo status filiationis: tutela che, stante l’acquisizione della condizione di figlio da parte dell’adottato minore d’età, può essere garantita attraverso l’applicazione delle norme in tema di adozione in casi particolari (art. 44, comma primo, lett. d), che consente proprio di valorizzare le situazioni in cui sia necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa del minore.”

Pertanto, anche se la trascrizione dell’atto di nascita di due genitori dello stesso sesso non sia ancora riconosciuta, vi è possibilità del genitore non biologico di poter adottare il bambino al fine di istaurare un rapporto sia giuridico che affettivo con il minore, riconoscendo così non soltanto la potestà genitoriale, ma anche e soprattutto l’interesse del minore alla relazione genitoriale di cui ha bisogno. In fin dei conti, “L’adozione è l’incontro di due desideri, l’uno inconsapevole, quello del bambino, e l’altro consapevole, quello dei genitori, accomunati dal fatto di aspirare a qualcosa che non si conosce ma si sente indispensabile”(cit. Monica Toselli).

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Link diritto civile, diritto di famiglia, diritto internazionale privato.

Dott.ssa Martina Cardia

Questo articolo ha un commento

  1. federica

    non importa cosa, mio marito ed io abbiamo seguito un percorso di maternità surrogata a kiev presso la clinica biotexcom. la madre surrogata ha dato alla luce nostra figlia, figlia ha già un anno. siamo felici che il nostro sogno sia diventato realtà grazie alla maternità surrogata.

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