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Il Contratto di Convivenza

Il contratto di convivenza. Cos’è, come si stipula, come si risolve.

Oggigiorno sempre più coppie decidono di non sposarsi optando direttamente per la sola convivenza. Le ragioni possono essere molteplici: religiose, economiche, ecc…

Il mondo giuridico, adattandosi alle evoluzioni della società, riconosce alla convivenza moltissimi diritti equiparabili in tutto e per tutto a quelli derivanti dall’unione matrimoniale.

Ciò è stato reso possibile mediante la legge Cirinnà del 2016 intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” cha ha inoltre aperto le porte anche alle unioni civili di coppie omosessuali.

La legge suddetta, riconoscendo i diritti ad ogni genere e tipo di unioni, ha disciplinato e regolamentato anche le convivenze. Uno degli strumenti utilizzati a tal fine è stato quello di consentire la stipulazione di un vero e proprio contratto di convivenza tra due soggetti che decidono di andare a convivere.

Ma in cosa consiste il contratto di convivenza? come si stipula? Come si risolve?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande, continua a leggere l’articolo in cui viene esposta la disciplina, la stipulazione e la risoluzione di un contratto di convivenza.

Cos’è il contratto di convivenza.

La legge Cirinnà numero 76 del 2016 sancisce che “ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per ‘conviventi di fatto’ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Dei contratti di convivenza ne parlano espressamente gli articoli dal 50 al 65 della legge suddetta.

Il contratto di convivenza è quel contratto in cui i due conviventi decidono di regolamentare per iscritto gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.

Da quanto appena detto si ricavano i primi presupposti fondamentali che sussistono alla base del contratto: le parti devono essere conviventi e il contratto deve avvenire perentoriamente in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata).

Dei requisiti ne parla l’articolo 57 disponendo che i soggetti che decidono di stipulare questa tipologia contrattuale, non devono essere uniti dal matrimonio, o altro da altra unione civile o da altro contratto di convivenza. Le parti devono inoltre essere maggiorenni e non interdetti, e devono essere legati tra loro da un rapporto di coppia di reciproca assistenza morale e materiale, la coppia può essere dello stesso sesso oppure di sesso diverso.

Il contratto deve contenere l’indicazione delle parti che lo stanno sottoscrivendo (la coppia), l’indirizzo di residenza in cui gli stessi vivono e il regime patrimoniale prescelto (separazione o comunione di beni), possono essere anche indicate le modalità in cui le parti decidono di contribuire alle spese familiari o veri e propri obblighi di assistenza morale e materiale.

Ciò che non deve contenere il contratto (a pena di nullità) è l’apposizione di termini e condizioni.

Il contratto costituisce a tutti gli effetti un vicolo giuridico tra le parti che si sono impegnate a sottoscriverlo, da ciò ne consegue che se una delle parti non adempie agli obblighi contrattuali messi per iscritto, l’altra potrà anche agire in giudizio per ottenerne l’adempimento o il risarcimento per l’inadempimento.

Come si stipula un contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata e deve essere portato ad esistenza mediante l’ausilio di un avvocato. Se però il contratto prevede il trasferimento di beni immobili a redigerlo deve essere un notaio.

Dopo aver proceduto alla redazione del contratto “il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»; Pertanto sarà l’avvocato o il notaio a darne comunicazioni all’Anagrafe del comune di residenza scelto dai due conviventi ( richiedi qui certificato di residenza ). Di seguito, la circolare del 2016, indica che all’ufficio anagrafe, tali convivenze dovranno essere registrate nelle opportune “schede di famiglia “e “schede “individuali”.

N.B. se non vi è certezza dello stato di una delle parti o di entrambe, l’avvocato o notaio prima di procedere con la redazione del contratto di convivenza potrà richiedere un certificato di stato libero (richiedi qui certificato di stato libero) al fine di accertarne l’assenza di vincoli e disporre validamente il contratto in oggetto (se le parti sono precedentemente legate ad altre persone il contratto è nullo).

La risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza non essendo soggetto a termine, sussiste fino a quando i due soggetti di fatto convivono. Pertanto il contratto di convivenza secondo la legge si risolve solo nei seguenti casi:

  • Accordo tra le parti;
  • Volontà di una delle due parti a voler recedere;
  • Matrimonio o unione civile tra le parti;
  • Matrimonio o unione civile di una delle parti con persona diversa (dal convivente);
  • Morte di una delle parti.

Se il recesso avviene per morte di una delle due parti, saranno gli eredi o il convivente superstite, ha procedere con le opportune comunicazioni al comune di appartenenza per la cancellazione del contratto e la formazione del certificato di morte (richiedi qui certificato di morte).

Se il recesso è unilaterale, il recedente deve (tramite il professionista che ha redatto il contratto) notificare all’altro contraente il suo recesso dal contratto.

Se il recesso avviene da parte di entrambi, questi devono informare il professionista che ha redatto il contratto, al fine di consentire la comunicazione all’anagrafe presso cui si è registrato il contratto che si è verificata la risoluzione.

Per chiarezza espositiva è necessario attenzionare che sebbene il contratto di convivenza possa cessare, sussiste comunque l’obbligo di versare gli alimenti da parte dell’ex convivente se l’altro versa in uno stato di bisogno.

Concludiamo l’articolo con una frase del giovane poeta e scrittore italo-americano Jean Paul Malfatti “Una vita in coppia armonica e concorde non si copia né si incolla, ma si costruisce con pazienza, perseveranza e, soprattutto, con reciproca comprensione e tolleranza.”

Dott.ssa Martina Cardia

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