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Assegno divorzile: quando spetta e come si calcola?

Come si calcola l’assegno divorzile e quando spetta al coniuge più debole?

Questo post nasce con l’obiettivo di analizzare il significato di assegno divorzile, soffermandoci sulla sua normativa di riferimento e su quelli che sono gli effetti tra le parti.

Il divorzio o scioglimento del matrimonio è un istituto giuridico che stabilisce la fine di un unione matrimoniale. Viene introdotto in Italia il 1 dicembre del 1970, con la legge n. 899/1970, intitolata “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. Le parti potranno ottenere il divorzio e con esso i suoi effetti,  solo se in un periodo precedente – un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi nel caso di separazione consensuale –  si è ottenuta la separazione personale dei coniugi.

Ma che cos’è l’assegno divorzile? Come si calcola? Quali i presupposti per ottenerlo? Quali le differenze tra assegno divorzile e assegno di mantenimento?

Se sei interessato e vuoi conoscere le risposte alle precedenti domande continua a leggere questo post.

Cosa significa e qual è lo scopo dell’assegno divorzile

L’assegno divorzile, si sostanzia in un assegno economico e periodico che uno dei coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, deve corrispondere in favore del coniuge economicamente più debole.  Quanto appena descritto ci permette di rispondere ad uno dei primi quesiti, ovverosia, cosa sia un assegno divorziale.

Ora occupiamoci dell’obiettivo che il legislatore intende perseguire con tale assegno.

Lo scopo dell’assegno divorzile è quello di garantire che il coniuge economicamente più forte possa “aiutare” il coniuge che non risulta capace di provvedere da solo al proprio sostentamento,  sfornito dei mezzi necessari e adeguati o impossibilitato a procurarli per ragioni concrete.

Per tali motivi,  seguirà da parte del giudice una preventiva valutazione sulle condizioni personali, economiche e professionali dei coniugi. L’analisi si concentrerà relativamente alla situazione reddituale, allo stato di salute delle parti, alla loro età, alla formazione scolastica e/o accademica e soprattutto alla loro capacità lavorativa.

La predetta analisi risulterà necessaria per stabilire chi dei due coniugi non disponga degli strumenti necessari per provvedere al proprio sostentamento e chi pur non percependo redditi è nelle condizioni di poter autonomamente lavorare.

Quando spetta l’assegno divorzile

Se uno dei coniugi risulterà senza lavoro  e impossibilitato a lavorare per motivi personali o risulterà difficile il suo reinserimento lavorativo, previa valutazione delle sue ultime dichiarazioni fiscali, potrà essere destinatario dell’assegno divorziale.

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale valutando le rispettive condizioni dei coniugi, il contributo personale all’amministrazione familiare, nonché,  alla formazione del loro  patrimonio, del reddito di entrambi e valutata la durata del matrimonio si stabilisce l’obbligo per uno dei coniuge di  somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non ha mezzi economici ritenuti adeguati.

Su accordo delle parti, il pagamento dell’assegno può avvenire  anche in unica soluzione, qualora la stessa sia ritenuta idonea dal Tribunale .

L’obbligo al versamento dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Per tali motivi l’assegno divorzile risulta legato  alla sentenza del Tribunale di scioglimento del matrimonio.

La Corte di Cassazione, ha ribadito il principio secondo cui, l’assegno divorzile “decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Tuttavia, la legge prevede che questa regola possa essere non osservata,  in determinati casi.

A seguito di sentenza, il giudice potrà in base ad una attenta e motivata valutazione, far decorrere gli effetti della decisione, in particolare l’obbligo della corresponsione dell’assegno, da un tempo anteriore alla pubblicazione della sentenza, ovverosia, dal momento della domanda di divorzio e non dal passaggio in giudicato delle sentenza.

Assegno divorzile: come si calcola?

Ora occupiamoci del calcolo dell’assegno divorzile. Dovrà, così, corrispondere ad una concreta autosufficienza economica del beneficiario, calcolata in base alle disponibilità economiche del coniuge obbligato.

Al fine di determinare il quantum dell’assegno, però, non sarà più valutato il precedente tenore di vita degli ex coniugi. Ciò significa, che se la l’ex moglie è economicamente autosufficiente, non avrà diritto ad alcun contributo. Non sarà più preso in considerazione il criterio secondo il quale si debba garantiva all’ex moglie un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio.

La pronuncia delle Sezione Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, determina un netto abbandono non solo del precedente tenore di vita dei coniugi ma introduce la necessità di calcolare l’assegno anche relativamente ad altri criteri, quali, l’età, lo stato di salute dei richiedenti, la durata del matrimonio, la possibilità di impiego del coniuge non autosufficiente e  l’impegno familiare di una delle parti di sacrificare la propria carriera per dedicarsi alla famiglia.

Assegno divorzile  Vs assegno di mantenimento

Il primo punto da chiarire è il seguente: i criteri di determinazione dell’assegno divorzile e dell’assegno di mantenimento differiscono tra loro.

Secondo quanto stabilito dall’art. 156 del codice civile, l’assegno di mantenimento spetterà a seguito di decisione del giudice, al coniuge nei confronti del quale non venga attribuito l’addebito della separazione. Ulteriore criterio valutativo sarà la mancanza di redditi personali o sufficienti, tali da consentire un tenore di vita conforme a quello vissuto durante il matrimonio.

Da ciò, si desume facilmente che durante l’iter di separazione personale dei coniugi, il mantenimento è ancora quantificato in base al precedente tenore di vita matrimoniale. Presupposto superato nel caso di versamento dell’assegno divorzile.

Durante la separazione, il coniuge più debole avrà diritto all’assegno di mantenimento, invece, con il divorzio una delle parti potrà ottenere un contributo economico che prende il nome di assegno divorzile.

Con la separazione vengono meno i doveri di coabitazione e fedeltà e gli effetti del rapporto risultano come sospesi. Il coniuge può iniziare una nuova relazione ma non può contrarre nuovo matrimonio. Con il divorzio, invece, si giunge alla completa rottura dell’unione matrimoniale con possibilità di convolare a nuove nozze.

Consigli  pratici

Di solito, i rapporti tra ex coniugi risultano, con il passar del tempo,  compromessi o addirittura interrotti del tutto. In simili ipotesi, può rilevarsi di fondamentale importanza effettuare delle ricerche per conoscere la residenza del coniugeper la regolare notifica del ricorso.

Di non minore importanza, però, sono le indagini di natura patrimoniale, come indagine sull’attività lavorativa e ricerca su beni immobili intestati, al fine di verificare eventuali mutamenti e/o miglioramenti dal punto di vista economico dell’altro coniuge.

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Dott.ssa  Fiorella Belcore

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