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La filiazione e la recente riforma dell’istituto

La filiazione legittima e la filiazione naturale: differenze. La riforma del 2013 sulla filiazione.

Mettere al mondo un figlio è la massima espressione della vita che si perpetua e prosegue.

Un figlio è la più grande gioia per un genitore, sia che se ne abbia uno o più di uno, l’affetto non cambia, l’amore che si prova è identico per tutti allo stesso modo. Persino nel mondo animale è così, la madre si prende cura di tutti i suoi cuccioli e non esiste differenza tra di essi.

Nella natura quindi i figli sono tutti uguali… ma è così anche nel mondo giuridico? “Sì certamente” è la risposta più ovvia… ma è davvero così? Forse adesso, dopo la riforma del 2013. Ma prima?

Tradizionalmente il legislatore soleva distinguere figli legittimi e figli naturali, recentemente unificati nell’unica parola “figlio”. In cosa consisteva allora la differenza tra figli legittimi e figli naturali? Cosa è successo con la riforma del 2013?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo in cui viene esposta la filiazione legittima e la filiazione naturale con le relative differenze, e di seguito specificate le modifiche apportate dalla riforma del 2013 in materia di filiazione.

Filiazione legittima e filiazione naturale.

La filiazione legittima riguardava i figli nati durante il matrimonio.

Lo status di figlio legittimo veniva dato di diritto al figlio nato da una coppia di coniugi in costanza di matrimonio valido, il bambino per acquisire tale status, doveva essere stato partorito dalla moglie e il concepito per opera del marito.

La filiazione legittima era quindi condizionata a due presunzioni: la presunzione ai sensi dell’articolo 231 c.c. e la presunzione ad opera del 232 c.c.

In particolare si tratta della:

  • presunzione di paternità (art. 231 c.c.)si presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio” (se vuoi saperne più leggi articolo “presunzione di paternità”). Questa presunzione è relativa, ovvero opera fino a prova contraria che avviene mediante il disconoscimento della paternità (se vuoi saperne più leggi articolo “disconoscimento della paternità”)
  • presunzione di concepimento (art. 232 c.c.) “si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione dello stesso e non dopo i trecento giorni dallo scioglimento o dall’annullamento”. Questa presunzione èassoluta, ovvero non ammette prova contraria.

Altro presupposto per la filiazione legittima era l’atto di nascita (richiedi qui copia integrale dell’atto di nascita). Il figlio così concepito, doveva essere iscritto nel registro Anagrafe del comune di riferimento come figlio del marito e della moglie regolarmente uniti in matrimonio.

Da qui scaturiva lo status di figlio legittimo che dava luogo: al diritto dello stesso ad essere mantenuto istruito ed educato dalla coppia (anche qualora il matrimonio fosse cessato), il diritto ad assumere il cognome del padre, il diritto a prendere parte ai diritti successori dei genitori e di conseguenza essere considerato erede legittimo degli stessi e il diritto a crescere nella famiglia istaurando rapporti di parentela (nonni, zii, ecc..).

La filiazione naturale invece riguardava i figli nati fuori dal matrimonio.

Lo status di figlio naturale veniva dato a tutti quei soggetti nati al di fuori di un matrimonio, quindi: Figli nati da due persone non sposate, oppure figli nati da rapporti extraconiugali (c.d. figli adulterini), o ancora figli nati da due genitori legati tra loro da un vincolo di parentela (c.d. figli incestuosi).

In tutti questi casi, il figlio concepito dalle due persone non unite in matrimonio poteva: o non essere riconosciuto affatto e registrato all’anagrafe come figlio di nessuno (eventualità che poteva verificarsi prima della riforma del diritto di famiglia nel 1975), oppure essere successivamente riconosciuto quale figlio del padre o della madre o di entrambi. Tuttavia benché in tale modo il figlio venisse comunque riconosciuto, lo stesso non istaurava un rapporto di filiazione con entrambi i genitori (come il figlio legittimo) bensì istaurava due rapporti separati con il padre e con la madre.

Differenza significativa era che il figlio naturale non istaurava dei rapporti di parentela nemmeno con i parenti del padre o della madre e gli venivano riconosciuti dei diritti successori limitati rispetto ai figli legittimi.

Al figlio naturale veniva tuttavia riconosciuto lo status di figlio legittimo mediante l’istituto della legittimazione, in tal modo acquistava la qualità di figlio legittimo come se lo stesso fosse nato in costanza di matrimonio. (se vuoi saperne di più leggi articolo sul “riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio”).

La riforma del 2013

La riforma della legge n. 219 del 2012 successivamente modificata e integrata dal D.Lgs. n. 154 del 2013 ha modificato definitivamente lo scenario della filiazione.

In particolare la riforma ha abrogato non soltanto la definizione di figlio legittimo e di figlio naturale, ma ha anche unificato il concetto della filiazione nell’unica parola “figlio”, riconoscendo quindi ai figli nati fuori e in costanza di matrimonio gli stessi diritti e i medesimi doveri.

Tale principio lo troviamo definito chiaramente all’interno dell’articolo 1 comma 11 della l. 219/2012 che espressamente sancisce “nel codice civile, le parole <<figli legittimi>> e <<figli naturali>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: << figli>>.”A completamento dell’assunto, si è adeguato l’articolo 315 del codice civile riconoscendo formalmente che tutti i figli assumono lo stesso status giuridico.

Quindi non è soltanto una riforma terminologica, ma anche e soprattutto sostanziale dello status di figlio, che tende ad equiparare in tutto e per tutto i figli comunque essi siano stati concepiti.

Una delle novità più rilevanti che ha operato la riforma è stato estendere i diritti successori ai figli naturali, i quali subentrano nell’eredità esattamente al pari dei figli legittimi.

Inoltre, oggi è consentito a tutti i figli anche il diritto ad istaurare dei rapporti di parentela sia con la famiglia del padre sia con quella della madre. Viene inoltre conferita la possibilità al figlio di essere ascoltato (se ha compiuto 14 anni) in materia di riconoscimento (sia materno che paterno), infine è stato esteso il riconoscimento anche di figli incestuosi, ai quali in passato era concesso soltanto se i genitori ignoravano di essere parenti al momento del concepimento.

Infine la riforma ha del tutto abolito l’istituto della legittimazione che consentiva al figlio naturale di essere riconosciuto come figlio legittimo, in virtù del fatto che non sussistendo più alcuna differenza non solo terminologica tra i figli ma anche e soprattutto nei diritti agli stessi concessi, l’istituto non ha più alcuna ragione di esistenza.

Concludiamo l’articolo con una citazione dell’artista Jonathon Earl Bowser “Il maschio è una forma di fenomeno, e la femmina è una seconda forma di fenomeno; nell’unione essi sono insieme una terza forma di fenomeno. Ma, paradossalmente, il terzo fenomeno – la Vita – è infatti un’unione, della quale il maschio e la femmina sono semplicemente metà componente. Detto semplicemente: l’Universo è i Due che diventano Tre, che è in effetti solo Uno.”

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Dott.ssa Martina Cardia

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