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La separazione con addebito in caso di infedeltà

Il riconoscimento dell’addebito al coniuge infedele. Come e in quali casi si configura la violazione dell’obbligo di fedeltà tra i coniugi.

Nel procedimento di separazione, il Giudice designato qualora ne ricorrano i presupposti, può addebitare la separazione a uno dei coniugi.

Questo può accadere nelle ipotesi in cui uno dei coniugi sia venuto meno ai doveri coniugali previsti dall’art. 143 del codice civile. In particolare, dal matrimonio, deriva anche l’obbligo di reciproca fedeltà (art. 143 comma 2 c.c.). Ma quindi cosa succede se uno dei coniugi tradisce o ha tradito l’altro?

Se vuoi conoscere la risposta non ti resta che proseguire la lettura di questo articolo.

In cosa consiste l’addebito nella separazione

Per prima cosa occorre chiarire cosa s’intenda per addebito.

Quando il Giudice addebita la separazione ad uno dei due coniuge, è come se attribuisse alla parte a cui la stessa viene addebitata, la colpa per il fallimento del matrimonio a causa di un suo comportamento. Da questo, ne conseguono due rilevanti effetti: non solo viene meno il diritto all’assegno di mantenimento in suo favore, ma vengono meno anche i diritti successori in caso di morte dell’altro, che invece, normalmente, permangono fino all’eventuale pronuncia di divorzio. L’addebito intende sanzionare il coniuge responsabile della separazione.

Considerato l’obbligo di fedeltà scaturente dal matrimonio, cosa succede nel caso in cui tale obbligo sia stato violato? Affinché si configuri la separazione con addebito è sufficiente fornire solo la prova del tradimento?

La risposta non è così scontata. Con una recente pronuncia, la n. 16735/2020, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: grava sulla parte che richiede l’addebito per la violazione del dovere di reciproca fedeltà dimostrare non soltanto la condotta, ma anche l’efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Sarà invece onere dell’altra parte dimostrare che la crisi matrimoniale fosse anteriore all’accertata infedeltà. Pertanto da ciò si deduce che l’infedeltà comporta l’addebito in capo al coniuge che ha tradito, ma solo nel caso in cui sia stata proprio l’infedeltà la causa diretta dell’intollerabile prosecuzione del rapporto.

Come si fornisce la prova in giudizio del tradimento del coniuge?

  • si può chiamare come teste in giudizio l’investigatore privato;
  • è possibile anche produrre delle fotografie con data certa e a condizione che i volti siano riconoscibili e che le foto siano state scattate in un luogo pubblico o all’aperto;
  • in ogni caso è possibile anche avvalersi di registrazioni audio o video, ma sempre nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza, e senza mai eccedere i limiti stabiliti dalla legge.

Ma è necessario che il coniuge infedele abbia una relazione stabile o è sufficiente che abbia tradito anche una sola volta perché l’altro possa chiedere l’addebito?

Si tratta di valutare l’incidenza sulla relazione coniugale del tradimento, non si conteranno le volte o la durata della relazione con l’amante more uxorio, ma solo se la scoperta dell’infedeltà abbia innescato la crisi coniugale che ha portato poi all’instaurazione del giudizio di separazione.

In quali casi di separazione si rivela utile dimostrare l’infedeltà dell’altro coniuge?

Facciamo un esempio pratico: Tizio e Caia sono sposati; Caia ha scoperto che Tizio la tradiva e ha instaurato un giudizio di separazione. Caia, ha un reddito di gran lunga superiore a Tizio, per cui in via ipotetica potrebbe essere tenuta a corrispondergli un assegno di mantenimento.

Se Caia, però, riesce a dimostrare non solo l’avvenuto tradimento, di Tizio ma anche che proprio l’infedeltà del marito ha scatenato la rottura del vincolo coniugale, potrà chiedere al giudice il riconoscimento dell’addebito della separazione in capo a Tizio; di conseguenza in caso di accoglimento della richiesta, non sarà tenuta a corrispondere alcun assegno di mantenimento a quest’ultimo.

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Dott.ssa Lia Cosenza

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