La sostituzione fedecomissaria è un istituto di diritto successorio che risale al diritto romano.
Hai un figlio incapace di provvedere ai suoi interessi poiché affetto da infermità mentale, o magari il soggetto interdetto è il tuo coniuge, o un tuo nipote. Fin ora ti sei sempre preso buona cura di lui, ma hai paura di cosa accadrà dopo la tua morte? Non preoccuparti, tramite l’istituto della sostituzione fedecommissaria puoi fare in modo che dopo la tua morte, e per tutto il resto della vita dell’interdetto, vi sia qualcuno che avrà cura di lui. Come? Te lo spiego subito.
Che cos’è la sostituzione fedecommissaria?
La sostituzione fedecommissaria è una disposizione testamentaria mediante la quale il testatore, istituendo erede un soggetto, o legandogli un determinato bene, gli impone di conservare e restituire alla sua morte quanto ricevuto, ad un terzo soggetto.
l’istituto giuridico della sostituzione fedecommissaria ha origini nel diritto romano, ove era utilizzato per un diverso scopo, ovvero al fine di conservare i beni della famiglia e mantenerne il potere economico. Successivamente tale istituto venne ritenuto un ostacolo alla libera circolazione dei beni, poiché l’erede poteva solo utilizzare i beni ereditati, ma non poteva disporne liberamente, né venderlo. Vi era un limite nel suo diritto di proprietà, il bene doveva essere conservato e restituito alla famiglia o a un terzo soggetto.
Senza dilungarci oltre sulle ragioni storiche che hanno portato ad una modifica della ratio dell’istituto, la limitazione alla libera circolazione dei beni, ed il contrasto con il principio Semel Heres Semper Heres (chi è erede è erede sempre), secondo il quale una volta divenuto erede succedi nella medesima posizione giuridica del de cuius, hanno portato a vietare il fedecommesso fin dal codice civile del 1865.
Il nostro vigente ordinamento, pur mantenendo il divieto del fedecommesso, ne ha introdotto un’eccezione per tutelare i soggetti interdetti, modificando di fatto la natura giuridica della sostituzione fedecommissaria, che oggi ha funzione assistenziale.
L’articolo 692 del codice civile dispone che ciascuno dei genitori, il coniuge o gli ascendenti in linea retta dell’interdetto, possono istituirlo erede con l’obbligo di conservare e restituire i beni alla sua morte, in favore di chi si è preso cura di lui. Pertanto finché l’erede/interdetto resta in vita, i beni restano di sua proprietà, ed egli può disporne con l’obbligo però di non alienarli e conservarli, perché alla sua morte questi diverranno di proprietà della persona o dell’ente che si sarà occupato di lui. La disposizione, pertanto, incentiva chi dovrà accudire l’interdetto alla morte del testatore, poiché avrà come ricompensa i beni ereditari.
Se vuoi istituire erede un interdetto, disponendo una sostituzione fedecommissaria, al fine di favorire una maggiore cura nei suoi confronti, accertati che vi siano tutti i requisiti richiesti dalla legge.
- Al primo posto troviamo i requisiti soggettivi, poiché come sopra esposto, possono disporre una sostituzione fedecommissaria solo i genitori, il coniuge o gli ascendenti in linea retta dell’interdetto, se hai necessità di provare il tuo status puoi richiedere qui un estratto di matrimonio, un estratto di nascita con indicazione dei genitori o uno stato di famiglia;
- Altro requisito è la dichiarazione di interdizione del soggetto istituito in favore del quale vuole disporsi la sostituzione fedecommissaria. All’articolo 414 del codice civile vediamo che, le persone che possono essere interdette, al fine di assicurare loro un’adeguata protezione, sono il maggiorenne o il minorenne emancipato che sono affetti da infermità mentale abituale, e pertanto non sono capaci di provvedere ai propri interessi. Il secondo comma dell’art. 692 cod. civ. chiarisce, inoltre, che la medesima disposizione si applica anche qualora il soggetto sia minorenne, ma si trova in condizioni di infermità mentale abituale, tali da ritenere che venga successivamente interdetto, nei termini di cui all’art. 416 cod.civ.
È necessario, inoltre, che lo stato di incapacità dell’istituito permanga fino alla sua morte, in caso contrario la sostituzione sarà priva di effetto.
- Ultimo requisito affinché la sostituzione abbia efficacia è la cura sia materiale che morale dell’interdetto. Ove il sostituito, ente o persona che deve assistere l’interdetto, viola il suo obbligo di assistenza, la sostituzione diviene priva di effetto, e rimarrà valida ed efficace solo la prima istituzione in favore dell’interdetto. Tale circostanza viene verificata dal tutore dell’interdetto, che ha il compito di vigilare al fine di garantire che vi sia la cura effettiva della sua persona.
Non temere se al momento non ti viene in mente nessuno, che possa prendersi cura dell’interdetto alla tua morte, per poterlo nominare quale suo sostituito. È opinione ormai consolidata che la disposizione possa essere fatta per incertam personam, ovvero per relationem con colui che avrà avuto cura dell’interdetto, da valutarsi al momento della sua morte. È possibile, inoltre, nominare più persone quali sostituiti, tra i quali i beni saranno divisi in proporzione al tempo in cui hanno prestato assistenza all’interdetto. Nel caso in cui la persona o l’ente che ha avuto cura dell’incapace dovesse morire, o estinguersi, prima della morte di lui, i beni ereditari andranno agli eredi legittimi dell’incapace interdetto, come previsto all’art. 696 cod.civ.
Quali sono i poteri dell’interdetto istituito?
Date le premesse potresti pensare che l’istituito non abbia alcun potere sui beni ereditari, che debba solo conservarli in modo che alla sua morte arrivino intatti a colui che lo ha assistito. In realtà non è esattamente cosi, l’articolo 693 del codice civile chiarisce la posizione dell’istituito, il quale ha il diritto al godimento del bene, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia, nonché la libera amministrazione dei beni oggetto della sostituzione. La sua posizione si avvicina a quella dell’usufruttuario, del quale si applicano le norme comuni. Può costituire servitù attive ma non passive, e compiere innovazioni atte a migliorare l’utilizzo dei beni. Può altresì modificare la destinazione dei beni ereditari e mutarne la funzione. Inoltre in caso di evidente utilità e di necessità, l’istituito può compiere anche degli atti di disposizione, come disposto dall’articolo 694 cod. civ., con autorizzazione del Tribunale del luogo ove di è aperta la successione, sentito il parere del Giudice Tutelare. Le somme ricavate dall’alienazione dei beni dovranno essere reimpiegate come disposto dall’autorità giudiziaria, anche per esigenze personali dell’interdetto.
Il fedecomesso de residuo.
Alternativa alla sostituzione fedecommissaria, è il fedecommesso de residuo, mediante il quale puoi disporre che l’interdetto istituito non debba conservare i beni ereditari o legati, ma soltanto restituire ciò che ne resta nel suo patrimonio, al momento della sua morte. Anche per questa disposizione sono necessari tutti i requisiti richiesti dall’art. 692 cod.civ.
Ora che hai appreso le diverse modalità per assicurare cura e assistenza all’interdetto, per il tempo in cui avrai cessato di vivere, non ti resta che disporre di quella che ti sembra più adatta alle vostre esigenze.
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