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IL TESTAMENTO INTERNAZIONALE

Guida al testamento dello straniero in Italia e del cittadino Italiano all’estero.

Sei un cittadino straniero residente in Italia da anni, ormai la tua vita è qui ma non hai ancora acquisito la cittadinanza italiana, vuoi che alla tua morte la tua successione venga regolata secondo la legge italiana, ma non sai cosa è opportuno fare. Oppure sei un cittadino Italiano che vive all’estero, hai li la tua attività lavorativa, hai acquistato vari beni immobili, ma preferisci redigere il tuo testamento in Italia, secondo le norme della legge italiana.

Continua a leggere per avere tutte le informazioni necessarie.

Ogni paese europeo o extraeuropeo regola in modo diverso la successione testamentaria, le diversità, derivanti soprattutto dalla diversa cultura giuridica, hanno come oggetto sia la forma dei testamenti, che le varie disposizioni testamentarie consentite al testatore. È innegabile che nel corso degli anni sia divenuto sempre più facile spostarsi, per lavoro o motivi familiari, così da vivere in un paese diverso da quello di origine, cambiando residenza, anche per brevi periodi. Con la globalizzazione ormai è nella normalità anche la possibilità di acquistare beni immobili all’estero, con la conseguenza che sempre più spesso quando viene a mancare un soggetto si è chiamati a valutare quale sia la legge regolatrice della sua successione.

Il diritto internazionale privato nasce proprio dall’esigenza dello stato di regolare quei rapporti privatistici che presentano degli elementi di estraneità rispetto allo stesso.

Generalmente il criterio di collegamento riguardo ai diritti sui beni immobili, è il luogo ove il bene stesso si trova, pertanto se si acquistano beni in un paese diverso da quello di cittadinanza o residenza, questi dovrebbero essere regolati dalla legge dello stato in cui si trovano, piuttosto che dalla legge applicabile alla successione. L’unità e universalità della successione mortis causa, però, necessita che la stessa sia sottoposta ad un’unica legge, indipendentemente dal luogo ove i beni del de cuius si trovino.

La legge 218/1995.

L’articolo 46 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 dispone che “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.” Pertanto, secondo tale legge alla successione testamentaria si applica la legge dello stato di cittadinanza. Il secondo comma del medesimo articolo, però, da la possibilità al testatore di compiere una scelta, mediante una dichiarazione cd. “professio iuris”. Il citato articolo difatti recita “Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.” Viene data la possibilità, dunque, di scegliere come legge regolatrice della propria successione, anche il luogo di residenza, cosicché anche il cittadino straniero residente in Italia possa fare regolarmente testamento secondo la legge italiana. Qualora, invece, fosse il cittadino italiano a fare testamento nello stato in cui è residente, la norma tutela i suoi eredi legittimari residenti in Italia, disponendo che non si possa derogare all’articolo 536 del codice civile, con il quale la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione al coniuge, ai figli e agli ascendenti del testatore.

Il Regolamento UE 650/2012.

Il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in materia di successioni, ha ribaltato quanto previsto dalla legge italiana. In particolare l’articolo 21 del Regolamento dispone che “la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.” Dunque, se prima si faceva riferimento allo stato di cittadinanza, dal 17 agosto 2015, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la competenza è della legge dello stato ove il de cuius ha la residenza abituale. Il Regolamento, poi, fa un ulteriore passo avanti prevedendo che “se in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato”, facendo sì che si possa valutare il caso concreto. Resta ferma, anche in questo caso, la possibilità di scelta del testatore, che “può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.” Inoltre il regolamento prevede altresì che “Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte”, estendendo la possibilità di scelta anche in favore di chi ha la doppia cittadinanza.

Il Testamento internazionale.

Un modo più semplice di fare testamento, senza dover prima valutare quale sia la legge applicabile alla successione, in base ai collegamenti più stretti, né dover fare la dichiarazione della di scelta della legge dello stato di cui si ha la cittadinanza, è l’utilizzo della forma del testamento internazionale. Tale forma testamentaria nasce dall’esigenza di diminuire le difficoltà interpretative circa la ricerca della legge nazionale da applicare ad una determinata successione. Il nostro stato, con legge 29 novembre 1990, n. 387, ha aderito alla convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, mediante la quale gli stati aderenti hanno introdotto nella propria legislazione la forma del testamento internazionale. La particolarità di tale forma testamentaria è che può essere utilizzata sia dai cittadini italiani in Italia, che da cittadini italiani all’estero, nonché da cittadini stranieri in Italia, se provenienti da un paese che ha aderito alla convenzione, ovvero da un paese che riconosce il testamento fatto all’estero. La validità del testamento internazionale è indipendente dal luogo della sua redazione, inoltre non deve farsi alcuna valutazione sulla situazione dei beni immobili del testatore, o del luogo in cui si trovano. Ininfluente è anche la nazionalità, la residenza o il domicilio del testatore, che può fare testamento internazionale in qualunque paese firmatario della convenzione. Inoltre tale tipo di testamento è valido ed efficace in tutti i paesi sottoscrittori della convenzione, e in quelli che la riconoscono, senza la necessità di alcuna forma di legalizzazione.

Quali sono i requisiti formali del Testamento internazionale?

Per poter disporre delle proprie sostanze, avvalendosi della forma del Testamento internazionale, occorre recarsi da un Notaio, nel territorio nazionale, ovvero dagli agenti diplomatici e consolari se ci si trova all’estero.

Il testamento deve necessariamente essere fatto per iscritto, ma può essere redatto anche non a mano, e da una persona diversa dal testatore, in qualunque lingua. Ciò che è importante è che il testatore dichiari, in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare il testamento internazionale, che il documento che viene consegnato è il suo testamento, e che egli è a conoscenza del suo contenuto. Il testatore ha in ogni caso la facoltà di non mostrare il contenuto del suo testamento, né ai testimoni, né al notaio o alle altre persone abilitate.

Infine il testatore deve firmare il testamento, oppure riconoscere e confermare la sua firma, se ha già firmato il documento, alla presenza dei testimoni e della persona abilitata. Se il testatore non può firmare, deve indicarne la ragione alla persona abilitata che deve farne menzione nel testamento. Altra possibilità concessa al testatore, se prevista dalla stessa legge con cui viene individuato il soggetto abilitato, è di indicare una terza persona che firmi la scheda testamentaria al posto suo. Subito dopo la firma del testatore, dovranno provvedervi anche i testimoni e la persona abilitata, in sua presenza.

Successivamente “la persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell’articolo 10, il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente Legge sono stati rispettati.”

L’attestato deve essere redatto in lingua italiana dal Notaio o da altro soggetto abilitato, ed è necessario a certificare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla legge, anche se la sua mancanza non rende invalido il testamento, che sarà nullo solo ove non vengano rispettate le formalità previste dall’art. 2 al 5 dell’annesso, sopra riportate. È previsto, però, che “la nullità del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validità sotto l’aspetto della forma in quanto testamento di altra specie.”

La forma dell’attestato.

L’attestato stabilito dalla persona abilitata sarà redatto nella forma seguente o sotto forma equivalente:

ATTESTATO

(Convenzione del 26 ottobre 1973)

1. Il sottoscritto………………… (nome, indirizzo e qualifica

persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale

2. Attesta che il………………… (data) a………….. (luogo)

3. (Testatore)…………… (nome indirizzo, data e luogo di

nascita)

in mia presenza ed in quella dei testimoni

4. a)…………………….(nome, indirizzo, data e luogo di

nascita)

b)……………………… (nome, indirizzo, data e luogo di

nascita)

ha dichiarato che il documento allegato è il suo testamento e che ne

conosce il contenuto.

5. Attesto inoltre che:

6. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,

1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e

confermato la sua firma già apposta;

2. il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a

firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:

…………………………………………………

– ho menzionato questa circostanza nel testamento

– la firma e’ stata apposta da……….(nome, indirizzo)

7. b) I testimoni ed io stesso (a) abbiamo firmato il testamento

8. c) Ciascuno foglio del testamento e’ stato firmato da………….

……………………………………………………………

……………..e numerato.

9. d) Mi sono accertato dell’identita’ del testatore e dei testimoni

indicati precedentemente;

10. e) I testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base

alla legge in virtu’ della quale stipulo (il testamento).

11. f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione

concernente la conservazione del suo testamento:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

12. LUOGO

13. DATA

14. FIRMA e, se del caso, SIGILLO

* da complementare, se del caso.

Conservazione del Testamento internazionale.

Quanto alla conservazione del testamento redatto con la forma del testamento internazionale, l’art. 8 dell’annesso dispone che “in mancanza una regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa dal testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell’attestato.”

Nel nostro ordinamento vige una regola obbligatoria solo circa la conservazione dei testamenti per atto di notaio. Quando il testamento internazionale viene redatto in Italia, la persona abilitata è il notaio, questo ha causato delle diverse interpretazioni della normativa, prospettandosi due alternative. Se si ritiene che il testamento internazionale non sia assimilabile a quelli redatti da notaio, questo può restare nelle mani del testatore, che non è obbligato a fare la dichiarazione circa la conservazione del suo testamento. Ove invece la norma viene interpretata diversamente, assimilando il testamento internazionale, a quelli redatti dal notaio, si deve presumere che questi debbano essere conservati ai sensi dell’art. 61 della legge notarile, e che il testatore non possa richiedere una forma diversa. Si ritiene che tale ultima interpretazione sia preferibile, poiché l’attestato è certamente un atto del notaio, e il testamento deve seguirne le regole di conservazione. Pertanto vi deve essere una sua annotazione nel Repertorio degli atti di ultima volontà, il notaio dovrà conservare una copia dell’attestato, e consegnare l’altra al testatore.

Conclusioni.

Una volta apprese le diverse possibilità prospettate, comprese le formalità da rispettare, non ti resta che scegliere quella più adatta alle tue esigenze, recandoti dal Notaio o da altra persona abilitata, se all’estero, per la redazione del tuo testamento.

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