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L’Obbligazione degli Alimenti – Soggetti Obbligati – art. 433 c.c.

All’interno del nucleo familiare sussiste il dovere di reciproca assistenza e solidarietà in relazione ai bisogni essenziali della vita. In tale contesto si inquadra l’obbligazione degli alimenti.

Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale materiale che trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che coinvolge i membri della famiglia e che deve essere effettuata da un soggetto obbligato. Per disposizione di legge, il soggetto obbligato all’interno del gruppo famigliare deve quest’obbligo di contribuzione a favore della persona che si trova in uno stato di bisogno economico.

Chi può ottenere l’esecuzione dell’obbligazione alimentare?

Soggetto legittimato a pretendere l’adempimento dell’obbligazione degli alimenti è colui che versa in stato bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (art 438 c.c.)

Presupposti fondamentali per l’ottenimento degli alimenti sono dunque:

  • La sussistenza di uno stato di bisogno del richiedente: da intendersi non solo come la letterale mancanza di quanto necessario per alimentarsi, ma anche, più in generale, come la carenza dei mezzi idonei a garantire il soddisfacimento delle necessità primarie della vita dell’alimentando, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, ecc. ;
  • L’incapacità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento: la quale può essere riconducibile alle cause più disparate, da uno stato di malattia – anche transitorio – dell’alimentando ad una condizione di difficoltà economica determinata dalla mancanza di redditi utili a garantirgli la soddisfazione dei suoi bisogni primari.

Chi è obbligato al versamento degli alimenti?

Per quel che concerne il soggetto passivo del rapporto oggetto d’esame, e cioè colui che è tenuto all’adempimento dell’obbligazione degli alimenti, l’articolo 433 del nostro Codice di diritto civile statuisce che al versamento degli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

  1.  il coniuge;
  2.  i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali];
  3.  i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
  4.  i generi e le nuore;
  5.  il suocero e la suocera;
  6.  i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Appare evidente come sussista, dunque, una vera e propria gerarchia tra i soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti: tale scala gerarchica è stata definita dal legislatore tenendo conto dell’intensità del vincolo sussistente tra i membri del gruppo familiare e l’alimentando. Quest’ultimo, dovrà attenersi dunque, all’ordine suindividuato nel momento in cui intenda richiedere l’adempimento della prestazione a suo favore.

La misura degli alimenti.

Tanto precisato in merito alle parti coinvolte nel rapporto obbligatorio concernente la prestazione alimentare, occorre definire la misura degli alimenti.

Il legislatore specifica, sul punto, che l’entità degli alimenti deve essere proporzionata al concreto bisogno dell’avente diritto, nonché alle condizioni economiche di chi deve somministrarli: nel commisurare gli alimenti da corrispondere sarà cioè necessario tener conto non solo dei bisogni primari dell’alimentando, ma anche della concreta capacità economica del soggetto obbligato. In ogni caso il valore degli alimenti non deve superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua specifica posizione sociale.

Essendo vincolata a tali indici, l’obbligazione degli alimenti non ha una durata e una misura prestabilita: l’obbligato è, infatti, tenuto all’esecuzione della prestazione fintanto che sussiste lo stato di bisogno dell’alimentando. Se tale condizione cessa, o si modifica nella sua gravità, anche la misura dell’obbligazione degli alimenti cesserà di conseguenza,  o quanto meno verrà ridotta o aumentata a seconda delle esigenze dell’avente diritto.

In che modo si adempie all’obbligo di corrispondere gli alimenti?

Di regola, il soggetto obbligato può liberamente definire le modalità di adempimento dell’obbligazione su di lui gravante. L’obbligo agli alimenti si ritiene validamente soddisfatto:  sia che il debitore ricorra alla corresponsione di una somma in denaro – commisurata alle esigenze della controparte e periodicamente versata a favore di quest’ultima – sia che esegua un pagamento in natura, ad esempio accogliendo nella propria abitazione l’alimentando.

In caso di divergenze tra le parti circa le modalità di soddisfacimento del diritto di credito vantato dall’alimentando, però, sarà il giudice a decidere le modalità e la misura degli alimenti, fissando nell’attesa, il versamento di un assegno provvisorio.

L’obbligazione alimentare volontaria.

Oltre che dalla legge, l’obbligazione degli alimenti può trovare la propria fonte costitutiva in un negozio giuridico: in questo caso si parla di obbligazione volontaria degli alimenti.

Diversamente da quanto riferito in merito all’obbligazione legale degli alimenti, l’obbligazione volontaria trova la sua giustificazione nella comune volontà delle parti o del testatore (nel caso in cui essa sia stata disposta mediante, appunto, testamento); potrà essere istituita anche tra soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 433 c.c. e la misura della prestazione potrà dagli stessi essere liberamente determinata, fermo restando – di regola – il principio di proporzionalità al bisogno dell’alimentando e alle condizioni economiche dell’alimentante.

Cessazione dell’obbligazione alimentare.

L’obbligazione degli alimenti ha carattere strettamente personale: il creditore non può, dunque, cedere ad altri il proprio diritto, né questo può costituire oggetto di pignoramento; il diritto agli alimenti non è, altresì, soggetto a prescrizione. Il rapporto obbligatorio cessa, dunque, con la morte di uno dei due soggetti coinvolti ovvero, come evidenziato in precedenza, in seguito al venire meno dello stato di bisogno in relazione al quale il suddetto si era costituito.

In conclusione, dunque, mediante l’obbligazione degli alimenti, uno dei familiari o affini individuati dalla normativa precedentemente esaminata interviene al fine di sollevare un familiare da una condizione di disagio e difficoltà economica, garantendogli gli strumenti necessari a soddisfare i propri bisogni primari. Tale circostanza consente, peraltro, di distingue l’obbligazione degli alimenti dall’ istituto dell’assegno di mantenimento: quest’ultimo è, infatti, dovuto, all’esito di separazione consensuale ( leggi di più sulla separazione consensuale qui) o giudiziale  ( leggi di più sulla separazione giudiziale), esclusivamente dall’ex coniuge e ha come fine fondamentale quello di garantire all’ex e agli eventuali figli della coppia il mantenimento dello stile di vita sostenuto sino a quel momento, al di là del semplice limite dei bisogni primari degli aventi diritto.

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Dottoressa Marialuisa Barillà

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