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Reclamo e contestazione stato di figlio. Art. 239 codice civile.

L’azione di reclamo e l’azione di contestazione dello status di figlio. Cosa sono e quando possono essere proposte.

Nel 2013 è uscito nelle sale cinematografiche un film “Father e Son” nato dalla mente del regista nipponico Kore’eda. Il film è stato un successo e ha vinto il Premio della Giuria a Cannes nello stesso anno.

La trama, narra di due famiglie che sono state vittime incolpevoli dello scambio dei neonati in ospedale, in pratica entrambe le coppie stanno crescendo un figlio di cui non sono genitori biologici. Storia sicuramente interessante che ha posto come fulcro centrale la questione dell’importanza della paternità.

Lo scenario del film sembra porre un’ipotesi quasi surreale nella vita quotidiana immaginato da un regista per “girare un film”… e invece l’ipotesi prospettata da quest’ultimo non così improbabile.

Può in effetti accadere che per un mero errore due neonati vengano scambiati nel nido, o che il figlio riconosciuto da una coppia sia stato in realtà partorito da un’altra donna, o ancora approdando alle più recenti tecnologie, ci sia uno scambio di gameti e ovociti nella fecondazione medicalmente assistita.

Se si verificano i casi appena prospettati vengono forniti dei rimedi dal sistema giuridico, esistono infatti due azioni che possono essere esperite:

l’azione di reclamo e l’azione di contestazione del figlio. Ma in cosa consistono queste azioni?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo in cui vengono definite l’azione di reclamo di figlio e l’azione di contestazione del figlio e quando e come le stesse possano essere esercitate.

Azione di reclamo dello stato di figlio e Contestazione dello stato di figlio.

In passato, l’articolo 239 c.c. che disciplina l’azione di reclamo era formulato diversamente dall’attuale dicitura. Questo perché prima della riforma della filiazione del 2012 e del 2013 vi era la differenza enorme che sussisteva tra i figli legittimi, ovvero quelli nati in costanza di matrimonio, e figli naturali, ovvero i figli nati fuori dal matrimonio. I due status di figli erano palesemente impari tra loro, in quanto conferivano ai figli legittimi di godere di tutti i privilegi tipici della filiazione e di contro escludevano quasi del tutto gli stessi privilegi ai figli naturali. Dopo la riforma della filiazione la distinzione è stata abolita riconoscendo soltanto con la parola “figlio” entrambi i due status, quanto detto è espressamente sancito dall’articolo 315 c.c.

L’azione di reclamo di figlio affonda le sue radici prima della riforma, pertanto si è a lungo dibattuto sul suo ambito di applicazione. Tradizionalmente l’azione suddetta era consentita soltanto ai figli nati in costanza di matrimonio, precludendola ai figli nati fuori dal matrimonio, infatti a questi ultimi era riconosciuta la facoltà di impugnare tale status per difetto di veridicità.

La dottrina recente invece riconosce ormai pacificamente tale facoltà anche ai figli naturali, non solo perché non sussiste più la differenza tra lo status di figli, ma anche per far fronte alle esigenze attuali, sempre più comuni infatti sono le coppie stabilmente conviventi che hanno figli ma decidono di non sposarsi.

Andiamo adesso ad analizzare l’articolo 239 del codice civile testualmente recita

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso. L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. L’azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.”

Questa azione consente quindi ad un soggetto che scopre di essere figlio di persone biologicamente diverse da quelle risultanti dall’atto di nascita (richiedi qui atto di nascita) di poter appunto reclamare il suo status di figlio non corrispondente alla realtà per ottenerne uno diverso da quello attuale.

La ratio dall’articolo quindi trova le sue fondamenta nella presunzione di paternità prevista dall’articolo 231 c.c. (se vuoi saperne di più sull’argomento leggi l’articolo presunzione di paternità).

L’azione è imprescrittibile da parte del figlio e può essere esercitata in qualunque momento da quest’ultimo quando si parla di supposizione del parto, ovvero si ponga il caso che il neonato è stato partorito da una madre diversa da quella risultante: es. Tizia ha partorito un neonato, di cui non vuole risultare madre, e cede il figlio a Caia la quale risulta madre nell’atto di nascita ma in realtà Caia non ha mai partorito. O altro presupposto è la sostituzione di neonato es. Tizia e Caia partoriscono lo stesso giorno nello stesso ospedale e l’infermiera nel nido scambia il braccialetto dei neonati.

Ultimo presupposto possibile è il caso in cui il figlio, nato da due coniugi, sia stato registrato nell’atto di nascita come figlio di genitori ignoti. Es. Caia e Sempronio regolarmente sposati mettono al mondo Tizio, ma non potendolo mantenere non lo riconoscono come figlio loro nell’atto di nascita, il bambino risulta figlio di ignoti (caso più raro al verificarsi poste le normative previgenti in materia di diritto penale).

I casi sopra esposti presuppongono tutti una difformità biologica con i genitori naturali che potrà sempre essere riconosciuta anche quando, dice l’ultimo comma dell’articolo, “lo stato precedente è stato comunque rimosso”, ovvero sia stata già esperita un’azione di disconoscimento della paternità (se vuoi saperne di più sull’argomento leggi articolo disconoscimento della paternità).

Azione analoga è quella prevista dall’articolo 240 del codice civile rubricata “contestazione dello stato di figlio “che testualmente recita “Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.“

I casi in cui è possibile esperire l’azione sono quelli precedentemente elencati nel primo e secondo comma dall’articolo 239 c.c. ovvero il caso di supposizione di parto e sostituzione di neonato. Anche questa azione è imprescrittibile cambia però lo scopo dell’azione stessa: mentre la precedente tende a reclamare uno stato diverso da quello effettivamente risultante dall’atto di nascita da parte del figlio, quest’ultima tende a contestare lo stato in questione affinché lo stesso venga rimosso, per tale ragione la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 248 c.c. “spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.”

Concludiamo l’articolo con una citazione del poeta e filosofo Khalil Gibran “I vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé.”

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Dott.ssa Martina Cardia

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